Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 14980
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Qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi).
Sul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 23663/19 Camera di consiglio del 24.2.2022 14980/2 2 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Quee N U TERZA SEZIONE CIVILE F Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: surrogazione dott. A S - Presidente dell'assicuratore sociale del integrazione dott.ssa L R - Consigliere contraddittorio nej dott. E V - Consigliere confronti del Terzo responsabile - necessità. dott. Marco Dell'Utri Consigliere dott. M R - Consigliere REL. Can 14980 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 23663/19 proposto da: -) Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. G F n. 35, difeso dall'avvocato A D e M V in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
-) INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del ри legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. C B n. 29, difeso dall'avvocato G G, L C, A P e S P in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) C M P, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore (luigi.besutti@milano.pecavvocati.it), difeso dall'avvocato L F A B in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 28 febbraio 2019 n. 911;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
361 Pagina 1 R.G.N. 23663/19 Camera di consiglio del 24.2.2022 viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2002 Mario Pio Castelnuovo rimase vittima d'un sinistro stradale causato da E B. Il responsabile era alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa. La vittima riportò lesioni personali guarite con postumi permanenti. Si verificò quindi la seguente sequenza di fatti: a) il 3 febbraio 2005 M P C chiese all'INPS l'erogazione della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
b) il 29 aprile 2005 incassò dalla società Generali Italia s.p.a., impresa designata per la Lombardia al risarcimento dei danni causati da veicoli non assicurati, ex art. 283 cod. ass., l'intero massimale di legge, pari ad euro 771.585,35;
c) il 16 maggio 2005 l'INPS accordò a M P C la pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° marzo 2005. M 2. Nel 2014 l'Inps convenne dinanzi al Tribunale di Lecco Michele Pio Castelnuovo e la Assicurazioni Generali s.p.a., esponendo: -) di avere corrisposto a M P C, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, una pensione ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, del valore complessivo di euro 606.841,50;
-) di avere richiesto il rimborso della suddetta somma alla società Generali, impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
-) che la società Generali aveva rifiutato il rimborso