Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2018, n. 51731
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINARI MARIO nato a MILANO il 12/08/1967 avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C. Udito in udienza pubblica il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione P G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 17/01/2017, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 03/05/2016 con la quale il Tribunale di Savona aveva dichiarato M M colpevole del reato di cui all'art. 617-bis, primo e secondo comma, in relazione all'art. 623-bis cod. pen., perché, fuori dei casi consentiti, installava un apparato ricevitore posizionato sulla frequenza in uso alle forze di polizia, strumento atto ad intercettare conversazioni telefoniche, informatiche o telematiche. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione M M, attraverso il difensore avv. A D R T di L, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: quale che sia la modalità di installazione, identico rimane il comportamento che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere meritevole di perdono, non risultando alcuna finalità delinquenziale. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 617-bis cod. pen.: la norma incriminatrice richiede che l'apparecchio sia installato e che sussista il dolo specifico, ravvisabile solo accertando che l'apparecchio sia sintonizzato non casualmente sulle frequenze destinate alle forze dell'ordine, laddove nel caso di specie nessun accertamento è stato effettuato, ma si è solo verificata la possibile sintonizzazione sulle frequenze vietate.
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