Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2019, n. 17118
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5535-2017 proposto da: P G, PERSICO MARIA NOVELLA, POLLANI FRANCO, BELLORIO CLAUDIO, C S, C I, PEROTTI ROSA, CERESA ALESSANDRA, M E, F S, C G, R S, C P, MACCAGNANI CRISTIANO, RIGHETTI MARCO, FRAGIACOMO ANDREA, MARTINELLI DIMITRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentati e difesi dagli avvocati L A e G S;- ricorrenti -contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;- controricorrente - avverso la sentenza n. 366/2016, depositata il 28/07/2016, la sentenza n. 32/2017, depositata il 25/01/2017 e la sentenza n. 39/2017, depositata il 30/01/2017 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA,. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere ANTONIETTA S;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato L A. FATTI DI CAUSA Con tre distinti atti di appello il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti propose appello avverso le sentenze n. 199/2013, n. 326/2013 e n. 23/2014, con le quali la Sezione Giurisdizionale Veneto aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O., in relazione alla domande proposte dalla Procura Regionale presso la detta Sezione nei confronti del Presidente e i Consiglieri pro tempore dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (0.D.C.E.C.) di Verona. Ric. 2017 n. 05535 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- In particolare tali domande erano state proposte, nella causa conclusasi in primo grado con la sentenza n. 199/2013, nei confronti di Guido Cavaler, Alessandro Ceresa, Paolo Domenico Chignola, Dimitri Martinelli, Enzo Masin, Giampiero Perusi, Stefano Rossato, I C, Franco Pollani, Silvio Chiecchi, Rosa Perotti, Clausio Bellorio, Cristiano Maccagnani e Simone Facci;nella causa conclusasi in primo grado con la sentenza n. 326/2013, nei confronti di Corradi Italo, Cristiano Maccagni, Guido Cavaler, Enzo Masin, Franco Pollani, Giampiero Perusi, Alessandra Ceresa, Rosa Perotti, Stefano Rossato, Claudio Bellorio, Paolo Domenico Chignola, Dimitri Martinelli, Maria Novella Persico, Marco Righetti, Andrea Fragiacomo;nella causa conclusasi in primo grado con la sentenza n. 23/2014, nei confronti di I C, Maria Novella Persico, Marco Righetti, Andrea Fragiacomoi per aver, tra l'altro, essi conferito consulenze legali / esterne in violazione dell'art. 3 commi 18 e 54 della legge 244/07, con esborsi elevati ed incongrui e per attività estranee a quelle proprie dell'Ordine e per essere, pertanto, gli stessi responsabili di aver tenuto condotte illecite asseritamente causative di danno erariale (con riferimento alla causa conclusasi in primo grado con sentenza n. 199/2013), per aver conferito reiteratamente al dott. Renato Pomari, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, un incarico di organizzazione, controllo e supervisione delle attività proprie dell'Ordine aventi ad oggetto compiti rientranti fra quelli preordinati all'ordinario funzionamento dell'ente in contrasto con disposizioni di legge (art. 35 e art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001) e per aver indebitamente rimborsato al Pomari spese non dovute (con riferimento alla causa conclusasi in primo grado con sentenza n. 326/13), per illeciti amministrativi ex art. 1 L. n. 20/1994 asseritamente sussistenti e determinati dalla pretesa illiceità amministrativa del rapporto con la Cooperativa Servizi Professionali a r.I., con pagamenti di fatture liquidate a tale cooperativa/ pur se Ric. 2017 n. 05535 sez. SU - ud. 25-09-2018 -3- riconducibili ad un rapporto asseritamente inammissibile ovvero contra legem, e per spese telefoniche relative all'utenza mobile in dotazione del presidente dell'Ordine I C, non essendo state adottate al riguardo misure atte a tenere distinti gli oneri per uso personale della linea mobile da quelli riconducibili ai fini istituzionali, precisandosi che le funzioni dell'Ordine non giustificavano l'attivazione di un'utenza mobile e contestandosi, al riguardo, da parte del Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, che le spese relative a tale utenza erano state effettuate senza l'osservanza del doveroso criterio dell'economicità e che le spese sostenute negli anni apparivano ingiustificate e sproporzionate (con riferimento alla causa conclusasi in primo grado con sentenza n. 23/2014). La Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, con le sentenze n. 366/2016, n. 39/2017 e n. 32/2017, accolse gli appelli proposti dal Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti avverso, rispettivamente, le sentenze di primo grado n. 199/2013, n. 326/2013 e n. 23/2014 e, per l'effetto, dichiarò la giurisdizione di quella Sezione territoriale in relazione alle fattispecie dedotte in quei giudizi, rinviando alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per la pronuncia sul merito delle cause. Avverso le menzionate sentenze della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti, Guido Cavaler, Alessandra Ceresa, Paolo Chignola, I C, Stefano Rossato, Dimitri Martinelli, Enzo Masin, Giampiero Perusi, Cristiano Maccagnani, Franco Pollani, Rosa Perotti, Claudio Bellorio, Maria Novella Persico, Marco Righetti, Andrea Fragiacomo, Simone Facci e Silvio Chiecchi, hanno proposto ricorso per cassazione cumulativo, basato su due motivi e illustrato da memoria. Ric. 2017 n. 05535 sez. SU - ud. 25-09-2018 -4- Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'impugnazione cumulativa con un unico atto avverso le tre richiamate sentenze, essendo per le stesse identica la questione di diritto dalla cui soluzione dipende la decisione delle relative cause in questa sede, e ciò pure per evidente economia processuale, in ossequio al principio del giusto processo, e alla luce dell'orientamento della giurisprudenza che si è andata formando sul punto (arg. ex Cass., sez. un., 16/02/2009, n. 3692, Cass. 22/02/2013, n. 4490, Cass. 3/04/2013, n. 8075, Cass. 20/04/2016, n. 7940 e Cass. 22/02/2017, n. 4595, in materia tributaria, nonché Cass. ord., 26/03/2015, n. 6063, in tema di violazione del Codice della Strada).
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