Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6970
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Testo completo
Agenzia delle Entrate propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento catastale ed attribuzione di maggiore rendita n. (Omissis) da Euro 44.680,00 ad Euro 521.395,00 (notificato il 9 gennaio 2015) nella parte in cui aveva incluso nella stima del valore attribuibile alla centrale di produzione di energia geotermica sita in Comune di (Omissis), anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
- come già stabilito da varie pronunce della Commissione Tributaria Regionale Toscana, i pozzi in questione dovevano ritenersi parte incorporata (non pertinenziale) delle miniere di sfruttamento geotermico, seguendone uguale regime di non censibilità catastale ( R.D. n. 1572 del 1931, art. 18) in quanto inidonee alla produzione di reddito immobiliare;
- al contrario, nella stima della centrale di produzione elettrica dovevano concorrere gli altri impianti pure dedotti in causa (vapordotti e linee di re-iniezione;
sistemi di automazione e controllo;
alternatori, trasformatori ed impianti di protezione ambientale), in quanto impianti funzionalmente e strutturalmente essenziali alla produzione di energia elettrica.
Resistono con controricorso e memoria EL GR OW SP ed EL GR OW AL SR (quest'ultima beneficiaria di scissione parziale della prima 19.12.2019), le quali formulano altresì cinque motivi di ricorso incidentale.
p.
2.1 Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia delle Entrate lamenta - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 -- --> - violazione e falsa applicazione del -- --> R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 10 , del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies , convertito con modificazioni in L. 88 del 2005 , nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 .
Diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione del calore rinveniente dal sottosuolo dovevano essere considerati ai fini dell'attribuzione di rendita catastale della centrale di produzione geotermica di energia, dal momento che:
- l'equiparazione tra risorse geotermiche e risorse minerarie ( D.Lgs. n. 22 del 2010, art. 1, comma 6) aveva riguardo alle procedure autorizzative e concessorie, risultando per contro irrilevante ai fini catastali;
mentre l'esclusione legale delle miniere dalla stima fondiaria ( R.D. n. 1572 del 1931, art. 18) non poteva estendersi anche a beni diversi, quali appunto i pozzi in esame;
- se di incorporazione dei pozzi voleva parlarsi, ex art. 812 c.c. , lo si doveva piuttosto fare con riguardo non alla miniera ma alla centrale di produzione geotermica, pacificamente soggetta a stima in tutte le sue componenti;
- in tal senso si esprimeva la Circolare n. 6 del 2012 (avente forza di legge L. n. 190 del 2014 , ex art. 1, comma 244) la quale includeva nella stima anche le componenti impiantistiche aventi i caratteri di essenzialità, fissità e stabilità, così da concorrere alla autonomia funzionale e reddituale dell'unità complessivamente considerata (ad esempio: altiforni, pese, grandi impianti di produzione di vapore, binari, dighe, canali adduttori e di scarico, gallerie e reti di trasmissione e distribuzione di merci ecc...);
- analogo principio era stato fissato dall' art. 1 quinquies del D.L. n. 44 del 2005 , per le centrali elettriche, già fatto oggetto di vaglio di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2008;
- i pozzi in questione rilevavano in ogni caso come "costruzione" in forza dei loro caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed immobilizzazione al suolo;
caratteri ritenuti catastalmente rilevanti anche dalla novella legislativa di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 , la quale, pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie, escludeva dalla stima catastale gli impianti ed i macchinari c.d. "imbullonati", non anche le costruzioni e gli elementi ad esse strutturalmente connessi.
Le società controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso avversario sui pozzi geotermici rimarcando:
- l'autonomia dei medesimi rispetto alla centrale geotermica, trattandosi piuttosto di strutture sotterranee (canalizzazioni di piccolo diametro) afferenti alla miniera geotermica catastalmente irrilevante perchè improduttiva (appunto se sotterranea) di reddito immobiliare, ed esente da stima;
- la corretta distinzione tra funzione di "sfruttamento industriale" del calore proveniente dal sottosuolo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (centrale), e funzione di mera "estrazione" del calore (miniera);
- che in coerenza con questo assunto l'ordinamento prevedeva un diverso regime autorizzativo o concessorio per le miniere e per le centrali di sfruttamento geotermico;
- che i pozzi in questione non avevano neppure i caratteri della "costruzione", atteso che si trattava di piccole condotte completamente interrate e non oggetto ex lege di licenza o autorizzazione edilizia.
p.
2.2 Il motivo di ricorso principale è fondato.
Questa Corte ha già affrontato - recentemente, tra le stesse parti e con riguardo ad una procedura di rettifica coeva a quella qui dedotta - la questione della rilevanza dei pozzi geotermici ai fini del calcolo della rendita catastale della centrale di produzione energetica, concludendo nel senso che: "In tema di centrali geotermiche, ai sensi del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies , conv. dalla L. n. 88 del 2005 , applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonchè l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile" (Cass. n. 27196/22).
Si tratta di una conclusione che non vi è ragione di disattendere ed i cui passaggi fondamentali possono così ripercorrersi:
- il compendio normativo di riferimento catastale è costituito dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 , secondo cui: "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo", e dalla disposizione regolamentare di cui al D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3 , in base alla quale: "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni