Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36240

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36240
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24092/2015 R.G. proposto da D R, in proprio e quale erede di A Oindo, con domicilio eletto in Roma, via Caio Mario n. 13, presso lo studio dell’avvocato S C che la rappresenta e difende;
–ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.a., con domicilio eletto in Roma, Viale Gioacchino Rossini 18, presso lo studio dell'avvocato G V che la rappresenta e difende;
–controricorrente – per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2022 dal Consigliere dott. L P;
Tributi altri uditol’avvocato A C, per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. –Sulla base di un solo motivo rescindente, D R ricorre per la revocazione della sentenzan. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, con la quale la Corte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 54/01/14, del 14 gennaio 2014, rinviando la causa, per il nuovo giudizio, alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione. Assume, in sintesi, la ricorrente che detta pronuncia è affetta da errore revocatorio siccome il ricorso per cassazione notificato (in data 12 marzo 2014) presso il difensore nominato dalla parte per il giudizio di merito, notifica che, peraltro, andava considerata inesistente perché quel difensore medio tempore sospeso dall’Albo (a decorrere dal 18 luglio 2003), con conseguente perdita dello jus postulandi. Equitalia Sud S.p.a.resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. –Il ricorso è inammissibile. 2. – Occorre premettere che la diretta definizione del ricorso in pubblica udienza, con omissione della trattazione camerale prevista in relazione alla fase rescindente, costituisce una mera irregolarità del procedimento (art. 380 bis cod. proc. civ.), che non determina violazione dei diritti di difesa, tenuto conto della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza (Cass., 7 luglio 2022, n. 21485;
Cass. Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413;
Cass., 14 maggio 2010, n. 11806;
Cass., 8 aprile 2009, n. 8559).3. – Va, quindi, rilevato che, c ome ripetutamente statuito dalla Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (oggetto di richiamo nell’art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a
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