Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14253
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P S, nato a Cosenza il 28/10/1978 avverso la ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. G D M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di S P con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 170 (artt.81, comma 2, 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen. perché nel patto tra P M, candidato al Consiglio Comunale di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2017, e Massimo D'Ambrosio, nella sua qualità di reggente del gruppo ‘ndranghetistico D'Ambrosio, concorreva - unitamente a E F - nel procurare con modalità mafiose voti utili alla candidatura di P M nella predetta competizione elettorale, a fronte della offerta da parte del M al D'Ambrosio di vari "favori amministrativi", tra i quali il miglioramento delle condizioni lavorative dello stesso P.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S P che deduce:
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria non solo perché è stato omesso di considerare che la "Rende servizi" sia una s.r.l. ben distinta dal Comune di Rende cosicché non si comprende come il M avesse potuto influire, una volta eletto, sulla posizione lavorativa del P ma, soprattutto, perché il Tribunale apoditticamente ritiene che vi sia stato un "accordo" elettorale che prevedeva uno scambio di favori in tal senso. In particolare, dalla captazione considerata a riguardo, il D'Ambrosio non sembra estendere esplicitamente questo presunto accordo anche al P, risultando quest'ultimo - piuttosto - destinatario delle riserve del M.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussunzione del fatto nella ipotesi ex art. 416-ter cod. pen. allora vigente secondo la legge n. 62/2014. Dal compendio captativo non si evince affatto che il ricorrente fosse consapevole
udita la relazione svolta dal componente A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. G D M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di S P con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 170 (artt.81, comma 2, 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen. perché nel patto tra P M, candidato al Consiglio Comunale di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2017, e Massimo D'Ambrosio, nella sua qualità di reggente del gruppo ‘ndranghetistico D'Ambrosio, concorreva - unitamente a E F - nel procurare con modalità mafiose voti utili alla candidatura di P M nella predetta competizione elettorale, a fronte della offerta da parte del M al D'Ambrosio di vari "favori amministrativi", tra i quali il miglioramento delle condizioni lavorative dello stesso P.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S P che deduce:
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria non solo perché è stato omesso di considerare che la "Rende servizi" sia una s.r.l. ben distinta dal Comune di Rende cosicché non si comprende come il M avesse potuto influire, una volta eletto, sulla posizione lavorativa del P ma, soprattutto, perché il Tribunale apoditticamente ritiene che vi sia stato un "accordo" elettorale che prevedeva uno scambio di favori in tal senso. In particolare, dalla captazione considerata a riguardo, il D'Ambrosio non sembra estendere esplicitamente questo presunto accordo anche al P, risultando quest'ultimo - piuttosto - destinatario delle riserve del M.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 81, comma 2, 416-ter cod. pen. e legge n. 62/2014 e dell'obbligo di motivazione in relazione alla ritenuta sussunzione del fatto nella ipotesi ex art. 416-ter cod. pen. allora vigente secondo la legge n. 62/2014. Dal compendio captativo non si evince affatto che il ricorrente fosse consapevole
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