Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2020, n. 07214
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32306-2018 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. STOPPANI 1, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere A T;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;uditi gli avvocati M M ed A P per l'Avvocatura Generale dello Stato. Fatti di causa 1. La società Rete Ferroviaria Italiana spa (anche RFI, di seguito) ha impugnato il nulla osta idraulico rilasciato dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana in data 8 giugno 2016 in ordine ai lavori occorrenti sulla linea ferroviaria Catania Siracusa, I lotto funzionale Bicocca Augusta. 2. Con tale autorizzazione l'Assessorato aveva imposto tre prescrizioni, che concernevano: 1) la periodica pulitura del tratto interessato del nulla osta, a monte e a valle, per non meno di 500 ml;2) le modalità di realizzazione dei lavori, secondo le indicazioni dell'Ufficio stesso definite "a proprio insindacabile giudizio";3) il pagamento del canone annuo stabilito dalla competente Agenzia del Demanio. 3. La RFI aveva dedotto l'assenza di una base normativa per la richiesta di pagamento del canone e la violazione dell'art. 98 del T.U. R.D. n. 523 del 1904 e dell'art. 60 del R.D. n. 14447 1 del 1912. 4. L'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicialiana, costituitosi, aveva contestato la fondatezza del ricorso. 5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha rigettato il ricorso sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono: 6. ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523 del 1904 la RFI era tenuta ad effettuare a proprie spese la pulizia del tratto interessato dal nulla osta in quanto proprietaria del ponte sul torrente Gornalunga e concessionaria dell'opera da realizzare;la stessa ricorrente aveva concentrato le sue doglianze essenzialmente sulla misura dei lavori di pulizia, ritenendola gravosa;l'estensione dei lavori di ripulitura non risultava incongrua, fatto salvo il margine di apprezzamento dell'Assessorato e le valutazioni della stessa ricorrente, che avrebbe potuto calibrare nel concreto la periodicità degli interventi di ripulitura;il riferimento contenuto nel nulla osta al "proprio insindacabile giudizio" quanto alle modalità di realizzazione dei lavori, per essere mera clausola di stile, era privo di concreta ed attuale lesività e faceva salvo il diritto di difesa della società in caso di contestazioni e divergenze che fossero sorte nell'esecuzione dei lavori;l'avvenuta rimessione alle determinazioni dell'Agenzia del Demanio quanto al pagamento del canone escludeva il carattere di lesività del provvedimento impugnato, trattandosi di una mera informazione che rimandava alla fase di competenza dell'Agenzia, successiva a quella di autorizzazione all'esecuzione dei lavori oggetto del nulla osta.
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