Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 400
Sentenza
15 luglio 1999
Sentenza
15 luglio 1999
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Massime • 1
In tema di revisione dei corrispettivi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974 n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non introduce modifiche alla precedente normativa, circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione, con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere non venga positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito od implicito - che per essere valido ed efficace deve provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente - del compenso revisionale (fattispecie anteriore all'introduzione di un diverso meccanismo di adeguamento all'inflazione da parte della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente Aggiunto F.F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere
Dott. Massimo GENGHINI "
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO "
Dott. Mario Rosario VIGNALE "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Giovanni PRESTIPINO "
Dott. Erminio RAVAGNANI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 11363/97 23/9/97 R.G. proposto da
IMPRESA DOTT. EN TT COSTRUZIONI S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore EM AT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario Cannata, difesa dall'Avv. Carlo Colapinto in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, intimato per far regolare la giurisdizione nella controversia pendente tra le parti davanti al Tribunale di Trani in seguito ad atto di citazione notificato dall'Impresa Di TI al Comune di Andria in data 15.10.1996.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 18 marzo 1999, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre del 1996 l'Impresa Dott. IC AT ZI S. r. l. convenne in giudizio il Comune di Andria davanti al Tribunale di Trani per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 225.992.929 con gli dalla domanda e con il risarcimento del maggior danno interessi da svalutazione monetaria, esponendo: che, con convenzione dell'8.1.1990, rep. n. 360, le era stata data in concessione da detto Comune la progettazione e la costruzione di cinque scuole materne per un importo netto di L. 3.703.615.271;
che per l'ultimazione dei lavori, iniziati il 19 giugno 1990, era stata fissata la data del 14 gennaio 1991;
che tali lavori erano rimasti sospesi dal 29 luglio al 1^ novembre 1990 e dal 29 novembre 1991 al 3 maggio 1992, per cui il nuovo termine di ultimazione era stato fissato al 30 giugno 1992;
che in data 4 settembre 1992 era stato emesso certificato di pagamento n. 4R per il pagamento della prima rata revisione prezzi a tutto il 30 giugno 1992 dell'importo di L. 154.457.086 e che tale rata, nonostante ripetuti solleciti, non era stata ancora pagata, per cui dovevano trovare applicazione, per il ritardo, gli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, richiamati dall'articolo unico della legge 21.12.1974 n. 700, e il primo comma dell'art. 4 L.10.12.1981 n. 741.
Il Comune di Andria si costituì, eccependo pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e deducendo, nel merito, la