Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2007, n. 24649

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Alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2007, n. 24649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24649
Data del deposito : 27 novembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENZA
sul ricorso proposto da:
G M, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato L A L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N A, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
F G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato S S H, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, S M T, H F, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 482/04 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/06/04 R.G.N. 749/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. D M A;

udito l'Avvocato L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Corno ha emesso il 23 novembre 2001 decreto ingiuntivo di pagamento contro il sig. Gavazzi Marco su domanda del signor Giovanni Favaron.
Lo stesso Tribunale, nella dichiarata qualità di Giudice del lavoro, ha respinto l'opposizione del Gavazzi, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2002, non notificata. L'appello del Gavazzi, depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello di Milano il 16 giugno 2003, è stato dichiarato inammissibile, con sentenza 21 aprile/22 giugno 2004 n. 482, in quanto depositato oltre il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 c.p.c.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Gavazzi, con vari motivi.
L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Entrambi hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
È assorbente l'esame del primo motivo di ricorso, con cui il Gavazzi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 409 c.p.c., e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, si duole della pronuncia
di inammissibilità dell'appello.
Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel dare prevalenza al rito applicato, mentre, a norma del cit. art. 3, la sospensione dei termini feriali compete in base alla natura della controversia, che nella specie non sarebbe di lavoro, essendosi

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