Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/12/2021, n. 38359

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/12/2021, n. 38359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38359
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5477-2017 proposto da: TESONE VINCENZA, PALMA CATERINA, PIROZZI ANTONINO, FELACE ROSA, DE CARLO ANTONIO, BASILE PASQUALE, GUARINO CRESCENZO, PALUMBO LUIGI, ARGENZIO GIULIANO, CANTA ALDO, IACOLARE RAFFAELE, PIROZZI FRANCESCO, TESONE FRANCESCO, CANTE FRANCESCO, PIROZZI MARIA, PIROZZI ANGELA, FAMIGLIUOLO GIUSEPPE, PIROZZI TOMMASO, PALMA ANTONIETTA, PALMA MARIA, PIROZZI RAFFAELE, rappresentati e difesi dall'avvocato G A;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato A F giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

tt17- ( avverso la sentenza n. 341/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie dei ricorrenti;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Giugliano in Campania, con citazione del 27/5/1999, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di P R per il pagamento della somma di £. 23.246.000 per competenze professionali, giusta parcella vistata dal competente Consiglio dell'ordine, ed a fondamento dell'opposizione deduceva la prescrizione del credito nonché la carenza di certezza della pretesa monitoria, lamentando altresì inadempienze da parte del professionista. Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione. Analoghe opposizioni erano avanzate dal Comune avverso altri decreti ingiuntivi emessi per le medesime causali in favore di P G, P L, C F, D C A e F G, che del pari assumevano di aver maturato un compenso nei confronti del Comune per avere istruito numerose pratiche di condono edilizio. Con separati atti di citazione, B P, Guarino Francesco, I R, Cante Aldo, Argenzio Luigi ed A G convenivano il Comune di Giugliano in Campania al fine di ottenerne la condanna al pagamento del compenso maturato per avere a loro volta svolto analoghi incarichi professionali. Riuniti i giudizi, e deceduto P G, cui subentravano gli eredi, Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano, con la sentenza n. 15/2011, accoglieva le opposizioni, Ric. 2017 n. 05477 sez. 52 - ud. 06-10-2021 -2- rigettando le domande invece proposte con citazione, rilevando l'assenza di una valida forma scritta ad substantiam, trattandosi di contratti d'opera professionale intercorsi con una PA, aggiungendo che la nullità scaturiva altresì dal fatto che, dovendo il contratto essere preceduto da una valida deliberazione dell'ente locale, risultava carente l'indicazione dei mezzi economici per fare fronte al relativo impegno di spesa, il che ne determinava parimenti la nullità. La Corte d'Appello di Napoli decidendo sull'appello dei professionisti, con la sentenza n. 341 del 27/1/2016, ha dichiarato inammissibile il gravame. Reputava che i primi due motivi fossero inammissibili, in quanto a fronte della sollecitazione con gli stessi a considerare ai fini della prova del contratto la documentazione prodotta in sede di merito, ed andata in parte smarrita, la formulazione dei mezzi di impugnazione era del tutto generica, essendo carente la puntuale indicazione dei documenti che sarebbero andati smarriti e non avendo gli appellanti specificato, in relazione ai documenti di cui si sollecitava l'esame, quali essi fossero, quando sarebbero stati prodotti ed ove sarebbero reperibili nei fascicoli di parte. Risultava però prodotta una corposa documentazione, atteso che le parti coinvolte erano ben 12, sicché era specifico onere indicare per ognuno degli appellanti quali fossero i documenti espressamente ritenuti decisivi per ognuna delle parti. Del pari inammissibile si palesava il terzo motivo di appello, con il quale si contestava l'affermazione circa il difetto di una valida contestuale conclusione del contratto. A tal fine rilevava la circostanza che ogni appellante avrebbe dovuto specificare il momento in cui aveva fatto richiesta al sindaco di poter aderire alla richiesta di procedere all'istruttoria Ric. 2017 n. 05477 sez. 52 - ud. 06-10-2021 -3- delle pratiche di condono, individuando altresì il momento in cui vi era stata una risposta da parte del sindaco. Inoltre, il Tribunale aveva sottolineato la necessità di una stipulazione contestuale del contratto, trattandosi di contratti conclusi con la PA. Ancora, dall'indice dei fascicoli delle parti, non emergeva la produzione della documentazione idonea a comprovare la conclusione del contratto, attesa la genericità dell'indicazione dei documenti contenuta nell'atto di impugnazione. Ma in ogni caso l'inammissibilità discendeva in maniera assorbente dal fatto che nessuna contestazione era stata mossa alla seconda ratio decidendi del Tribunale, relativa al difetto di copertura finanziaria per i contratti oggetto di causa, posto che tale argomentazione non era stata in alcun modo attinta con l'atto di appello. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso P R, C F, F G, P L, D C A, B P, A G, C A, G C, I R, nonché gli eredi di P G, P F, P T, P A, P C, P A, T V, T F, P A, P M, F R e P M, sulla base di sei motivi, illustrati da memorie. Il Comune di Giugliano in Campania ha resistito con controricorso.

2. Preliminarmente, come peraltro eccepito anche dalla difesa del Comune, deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da B P, C A, G C, I R, e dagli eredi di P G, in carenza di una valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. Ric. 2017 n. 05477 sez. 52 - ud. 06-10-2021 -4- Infatti, per i predetti ricorrenti si riferisce in ricorso che la procura sarebbe quella rilasciata in grado di appello o addirittura nel corso del giudizio di primo grado. Va tuttavia richiamato il principio secondo cui, in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Ex multis Cass. n. 13263/2020;
Cass. n. 7181/2003). Il palese riferimento ad una procura rilasciata in data sicuramente anteriore alla pronuncia della sentenza qui gravata, rende quindi evidente la carenza del requisito di specialità, come imposto dalla norma ai fini del valido conferimento della procura a ricorrere per cassazione, e determina quindi l'inammissibilità del ricorso proposto dai predetti, dovendosi quindi procedere all'esame del ricorso invece avanzato da coloro che hanno effettivamente rilasciato procura a margine del ricorso.
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