Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2021, n. 16462
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IU nato a [...]( ROMANIA) il 30/03/1973 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Mariella De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza depositata in data 23.1.2020 EF VI, tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto al Tribunale di Pavia l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso in data 8.1.2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia nella parte in cui aveva determinato la pena da espiare considerando anche la pena inflitta con sentenza n. 344 pronunciata in data 18.7.2012 dal Tribunale di BU Arsizio (erroneamente, più volte, indicata in atti come sentenza pronunciata in data 26.10.2011), pena che, invece, era stata già scontata. La parte esponeva: - che con l'indicata sentenza, divenuta irrevocabile in data 7.10.2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione e di mesi uno di arresto, e di aver sofferto, per questo titolo, custodia cautelare dal 5.3.2012 al 14.9.2012 (mesi sei e giorni undici);
- di essere stato tratto in arresto in data 28.11.2014 a seguito dell'emissione di ordine di esecuzione in data 27.5.2013 relativo all'espiazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta con sentenze pronunciate, in data 25.3.2009 e 15.4.2009, dal Tribunale di Milano;
- che erano stati emessi nuovi ordini di esecuzione in relazione alla sopravvenienza di nuove condanne, e in particolare di quelle pronunciate, in data 18.7.2012, dal Tribunale di BU Arsizio - divenuta irrevocabile in data 7.10.2015 -, in data 13.2.2015 dalla Corte di appello di Milano - divenuta irrevocabile in data 2.11.2016 -, e in data 17.1.2017 dal Tribunale di Pavia - divenuta irrevocabile in data 12.5.2017 -, e quindi era stato rideterminato, di volta in volta, il cumulo delle pene da eseguire;
- di essere stato, infine, rimesso in libertà per fine pena in data 23.10.2018. Peraltro, l'istante, nel periodo tra il 23.10.2012 e il 24.6.2014, era stato detenuto in Romania. In particolare, l'autorità giudiziaria rumena (Tribunale di Targu Jiu) aveva provveduto a unificare nella continuazione diverse condanne pronunciate nei confronti dello EF, fra le quali anche la condanna pronunciata in data 18.7.2012 dal Tribunale di BU Arsizio, e la relativa pena complessiva di anni tre di reclusione era stata espiata dallo EF in Romania. Di conseguenza, i successivi ordini di esecuzioni emessi dalla autorità giudiziaria italiana, di cui l'ultimo era stato quello emesso in data 8.1.2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, nella parte in cui avevano posto in esecuzione la pena di anni uno, mesi otto e giorni nove di reclusione quale residuo di quella inflitta con sentenza 18.7.2012 del Tribunale di BU Arsizio, erano illegittimi, essendo quella pena precedentemente espiata in Romania. Infine, la parte deduceva di avere interesse all'annullamento richiesto al fine di ottenere indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.
2. Con ordinanza depositata in data 25.9.2020 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la istanza proposta da EF VI, osservando che il provvedimento del Tribunale di Targu Jiu, in data 6.9.2013, aveva unificato nella continuazione, rideterminando in melius la pena complessiva, diverse condanne tra le quali anche quella n. 344/2012 del Tribunale di BU Arsizio, all'epoca non ancora divenuta irrevocabile. Il provvedimento rumeno, dunque, era illegittimo in quanto il riconoscimento di sentenze straniere al fine