Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/09/2004, n. 18988
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C M, F L, TAVANI PIATTI GIUSEPPE, GOTTARDI MO, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI M, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, rappresentato e difeso dagli avvocati M R S, E S, F P, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 256/02 della Corte d'Appello di M, depositata il 18/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. F M CVARI;
udito l'Avvocato Francesco PIROCCHI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano Marco Castelli e 4 litisconsorti, dipendenti del Comune di Milano, inquadrati nella 7^ cat. funzionale con mansioni di educatore presso il servizio Formazione e lavoro dell'area Handicap del settore servizi sociali, esponevano che in base al CCNL enti locali 1994/1997 e ad un accordo sindacale dell'11 novembre 1996 il Comune di Milano si era impegnato a corrispondere un emolumento specifico al personale inquadrato nella 8^ e 7^qualifica funzionale, operanti in posizioni particolari che dovevano essere individuate dall'amministrazione in base a criteri prestabiliti. L'erogazione era stata confermata per l'anno 1997 con un accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali.
L'indennità per il biennio 1996/1997 era stata di fatto erogata soltanto nell'agosto 1998 e nei mesi successivi;
i ricorrenti erano stati esclusi dal beneficio.
I ricorrenti chiedevano quindi l'accertamento del loro diritto all'emolumento e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle corrispondenti somme.
Il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con decisione che la Corte di Appello di Milano confermava con la sentenza oggi impugnata, rilevando che i diritti azionati, relativi a competenze per gli anni 1996 e 1997, si fondavano su fatti attinenti ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998. Avverso questa sentenza Marco Castelli e litisconsorti