Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2020, n. 08589
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ RM natqa SIDERNO il 24/03/1991 avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
ETTORE PEDICINI
Il PG chiede il rigetto del ricorso. udito-41-€14fensefe- Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello di IN MA avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in riferimento all'addebito i cui agli artt. 110, 423, 425, n. 2, cod. pen.
2. Il Tribunale ha affermato, da un lato, che il mero decorso del tempo non può costituire elemento nuovo capace di superare il giudicato cautelare, così come tale non è la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti del coindagato nello stesso reato, CL LO, nei cui confronti, peraltro, non si è affermata l'elisione delle esigenze cautelari, invocata invece dalla ricorrente, quanto piuttosto l'attenuazione delle stesse, che ha consentito l'applicazione di una misura più gradata. Si consideri poi che la ricorrente, durante il periodo di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla p. g., ha commesso altro reato (furto in abitazione) in concorso con CL LO, da poco liberato, in relazione al quale è stata applicata alla stessa la misura degli arresti domiciliari, confermata in sede di riesame. La ricorrente, pertanto, ha dato prova di particolare propensione al delitto e di intolleranza alle prescrizioni imposte, fattori che impediscono la revoca della