Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2003, n. 19358
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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; ne' ciò determina alcun "vulnus" agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G I - Primo Presidente f.f. -
Dott. G O - Presidente di sezione -
Dott. A C - Consigliere -
Dott. E L - Consigliere -
Dott. G N - Rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M L P - Consigliere -
Dott. M R M - Consigliere -
Dott. S E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI NOVARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 217/99 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 09/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. M V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R PMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il dr. IGINO IULIANO propose ricorso avverso la decisione 26/10/98 con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara lo aveva cancellato dal registro dei praticanti avvocati per incompatibilità con la sua professione di insegnante elementare.
Il C.N.F. dichiarò inammissibile il ricorso con decisione 9/11/99 per violazione:
a) dell'art. 50, 2 co., r.d.l. 27/11/1933, n. 1578, il quale prevede la facoltà di impugnazione delle decisioni del Consiglio dell'Ordine entro 20 giorni dalla notificazione. Nella specie, la delibera era stata notificata il 29 ottobre 1998 e lo IULIANO aveva proposto ricorso tardivamente, solo il 19 novembre 1998, ossia dopo 21 giorni;
b)