Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/03/2020, n. 07122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/03/2020, n. 07122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07122
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1621-2016 r.g. proposto da: BORGESE ANTONIO (cod. fisc. BRGRTR44A02E873G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Vincenza D'Amico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, vai di Ripetta n. 121.

- ricorrente -

contro

La GIOVANNI MOLLICA & c. s.p.a. in liquidazione (cod. fisc. P.Iva 01494620832), con sede in Catania, alla via Giacomo Leopardi n. 80, in persona del legale rappresentante pro tempore il liquidatore Dott. C M, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato E M, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell'Avvocato M M di San Lio.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata in data 9.6.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2019 dal Consigliere dott. R A;

RI LEVATO CHE

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto da B A nei confronti di MOLLICA GIOVANNI C. s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza emessa in data 2.11.2000 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale - in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta di difetto della prova della somma ancora dovuta - era stata respinta la domanda di pagamento della somma di 178.383.258 avanzata da parte della società MOLLICA, accertando così il diritto dell'odierna controricorrente al pagamento delle somme, già accantonate in sede di riparto del concordato preventivo, per euro 92.127,26 e condannando, pertanto, la parte oggi ricorrente al pagamento della predetta somma. La corte del merito ha ritenuto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito contestato dal Borgese, nell'ambito del concordato preventivo dallo stesso richiesto, fosse stata acquisita attraverso la scrittura privata redatta in data 22.12.1993, ricognitiva del debito contratto dal Borgese nell'ambito del contratto di fornitura farmaceutica stipulato con la società MOLLICA, e che erroneamente il giudice di prima istanza aveva ritenuto che l'onere di dimostrare la consistenza effettiva del credito, oggetto di parziale pagamento, fosse a carico della parte creditrice, così accogliendo la domanda di accertamento e di condanna sopra descritta, in assenza della prova da parte del debitore dell'esistenza degli allegati fatti estintivi del credito.
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