Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/12/2020, n. 27768
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22894-2019 proposto da: C D M, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M L D T ed A P;- ricorrente -contro PAPA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO I 233, presso lo studio dell'avvocato F I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R T;- resistente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1370/2019 del TRIBUNALE di COMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere A C;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale P M, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingano il regolamento d'ufficio, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia il Comune di Mozzate, con delibera n. 135 del 9 giugno 2007, assegnò alla società Papa Costruzioni s.r.I., all'esito di gara, un lotto del Piano di Zona per l'ERP, denominato "Brera", per la realizzazione di venti appartamenti da trasferire in proprietà al Comune di Mozzate o alla società Mozzate Patrimonio s.r.l. - partecipata dal Comune - per l'affitto dei medesimi a canone moderato. 2. Successivamente lo stesso Comune, con delibera n. 188 del 30 agosto 2007, individuò espressamente la società Mozzate Patrimonio quale soggetto proprietario e gestore degli alloggi. 3. Il successivo 5 marzo 2008 il Comune vendette alla società Papa Costruzioni, per un corrispettivo di C 552.910,16, il terreno su cui sarebbe dovuto sorgere il fabbricato residenziale. All'atto di compravendita venne allegata la "convenzione area PEEP di via Brera", nella quale la società Papa Costruzioni si impegnava a realizzare una palazzina di venti alloggi per un prezzo finale di cessione di C 3.547.676,24 da corrispondere, quanto ad C 959.642,72, da parte della Regione Lombardia e, quanto ad C 2.588.033,52, da parte del Comune di Mozzate o dalla società Mozzate Rie. 2019 n. 22894 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- Patrimonio, mediante accollo del mutuo acceso dall'impresa per finanziare i lavori. 4. Con atto pubblico del 22 maggio 2009 il Comune di Mozzate, la Mozzate Patrimonio e la Papa Costruzioni s.r.l. sottoscrissero la "convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui al comparto Brera", con cui la società Mozzate Patrimonio si sostituiva al Comune di Mozzate quale soggetto proprietario e gestore degli alloggi da edificare e si impegnava ad acquistare gli stessi e ad accollarsi il mutuo acceso dall'impresa. 5. Terminata la costruzione degli alloggi (il cui prezzo complessivo era salito in corso d'opera ad C 3.891.587,70, a causa dell'esecuzione di lavori aggiuntivi) la società Papa Costruzioni rimise al Comune di Mozzate fattura pro-forma, e, rimaste inesitate le sue richieste di pagamento, agì giudizialmente in via monitoria, chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo, nei confronti del medesimo Comune, per l'importo complessivo di C 3.942.290,80, al netto degli importi già riscossi. 6. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il Comune di Mozzate ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva - sull'assunto che l'obbligazione di pagamento del prezzo degli alloggi gravasse sulla società Mozzate Patrimonio - e, preliminarmente, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. 7. Dopo lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti il Comune di Mozzate ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso ex art. 41 c.p.c. , chiedendo a queste Sezioni Unite di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
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