Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2004, n. 11750

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In tema di ordinamento professionale forense, in presenza di un provvedimento della commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alle prove orali dell'esame di avvocato, allorché il giudice amministrativo, nell'adottare un provvedimento cautelare strumentale rispetto al giudizio d'impugnativa dell'esclusione dalla prova orale e limitato ad esso, sospenda temporaneamente l'efficacia del provvedimento di esclusione e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento, detta misura cautelare dispiega un'efficacia interna al processo e non può essere intesa come recante un ordine d'iscrizione dell'interessato, neppure con riserva, all'albo degli avvocati, una volta che questi abbia superato le prove orali cui sia stato ammesso a seguito della conseguita tutela in via d'urgenza.

Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall'art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull'ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2004, n. 11750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11750
Data del deposito : 24 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 130/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 30/05/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/04 dal Consigliere Dott. L F D N;

udito l'Avvocato A M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Dott. M G, non ammessa a sostenere le prove orali della sessione degli esami di avvocato dell'anno 1999, che si tenevano presso la Corte di appello di Torino, impugnò il provvedimento di non ammissione davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e ne chiese l'annullamento;
chiese anche che l'efficacia del provvedimento fosse sospesa cautelarmente e fosse ordinato alla Commissione esaminatrice di ammetterla con riserva a sostenere le prove orali del concorso.
Il tribunale regionale, avendo sollevato d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sospese il procedimento e "in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare", dispose che la ricorrente fosse ammessa, con riserva, a sostenere le prove orali degli esami di avvocato.
La Dott. G, superate le prove orali, domandò di essere iscritta nell'Albo degli avvocati di Milano.
Il Consiglio dell'Ordine, con deliberazione del 20 settembre 2001, dispose di iscrivere la Dott. M G nell'Albo degli avvocati, con riserva dell'esito del giudizio di merito pendente davanti al t.a.r. e dichiarò: che il precedente suo orientamento, d'iscrivere all'Albo coloro che avevano superato le prove orali, alle quali erano stati ammessi con ordinanza cautelare sospensiva del provvedimento di non ammissione alle prove stesse, doveva essere confermato;
che l'oggetto di cui la ricorrente aveva chiesto la tutela era il conseguimento dell'abilitazione, all'adempimento del quale esso Consiglio era tenuto, stante l'ordinanza del giudice amministrativo;
che la conclusione era giustificata dal principio di effettività e completezza della tutela giurisdizionale, che impone di assicurare interinalmente gli stessi effetti che possono diventare definitivi con la decisione nel merito del ricorso amministrativo;

che, in caso contrario, l'interessata non avrebbe ricavato alcuna utilità dal provvedimento cautelare;
che la valutazione positiva del fumus boni iuris, compiuta dal t.a.r., aveva avuto un'implicita conferma dalla mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare da parte del Ministero della giustizia e dal comportamento processuale dalla pubblica amministrazione.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con ricorso del 24 gennaio 2002, ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, chiedendone l'annullamento. Secondo il Procuratore generale l'annullamento doveva essere pronunciato, sia perché l'oggetto del ricorso amministrativo non era costituito dal provvedimento di abilitazione, ma dalla correttezza della valutazione delle prove scritte, sia perché l'ordine del giudice amministrativo si limitava all'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali del concorso, senza toccare il problema del conseguimento dell'abilitazione. L'errore in cui era incorso il Consiglio dell'Ordine, secondo il Procuratore generale, era stato di avere fatto derivare dalla decisione di sospensione effetti sostanziali contrastanti con la natura di giurisdizione sull'atto del giudice amministrativo e con la funzione di contemperamento dell'interesse pubblico e di quello individuale, svolta dall'atto amministrativo. Il Procuratore generale, richiamata l'articolazione in prove scritte ed orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, ha aggiunto che la sospensione disposta dal t.a.r. non comportava un giudizio positivo delle prove scritte, ma solo l'annullamento interinale degli effetti che potevano derivare dall'annullamento della valutazione negativa delle prove scritte compiuta dalla commissione esaminatrice.

3. L'impugnazione è stata accolta dal Consiglio Nazionale Forense, con deliberazione del 30 maggio 2003.

4. La Dott. M G ha proposto ricorso contro la decisione. Gli intimati Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio. L'oggetto di questo giudizio è costituito da impugnazione di decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa in tema d'iscrizione all'Albo degli avvocati.
Ai fini del tema, i dati normativi rilevanti sono contenuti nel r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'Ordinamento della professione di avvocato.
Secondo il decreto, l'iscrizione nell'Albo degli avvocati è deliberata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e può essere cancellata qualora sia accertato il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali l'iscrizione fu disposta: art. 16.
Per l'iscrizione è necessario essere risultato anche vincitore nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense:
art. 17, n. 6.
Le deliberazioni adottate dai Consigli dell'ordine in tema d'iscrizione all'Albo sono impugnabili davanti al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 54, n. 1;
contro queste ultime decisioni è ammesso ricorso a queste sezioni unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge: art. 56, terzo comma. L'oggetto di questo giudizio, quindi, è costituito dell'impugnazione della decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso proposto dal P.G.

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