Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14650
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La norma di legge straniera (nella specie, inglese), che ammetta l'acquisto di un bene in conseguenza di un patto commissorio, non è contraria all'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in quanto il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l'ordine pubblico internazionale, come risulta dalla circostanza che il patto commissorio non è conosciuto, né vietato in una parte rilevante dell'Unione europea; né l'art. 2744 cod. civ. costituisce norma di applicazione necessaria, tali essendo quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate - e, perciò solo, destinate ad applicarsi, nonostante il richiamo alla legge straniera - quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie, giuslavoristiche, ambientali.
In tema di giurisdizione sullo straniero, la domanda risarcitoria è l'unica da prendere in considerazione, allorché - proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia posto in essere attività lesive dell'integrità dello stesso - nessuna delle parti abbia avanzato domanda di accertamento della proprietà del bene, né abbia provato il suo interesse a far valere l'accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al di fuori del processo in corso; in tal caso, infatti, l'oggetto della pretesa non è direttamente l'accertamento della proprietà sul bene, in quanto questa è l'oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad acquistare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento. (Nella specie, la S.C., affermando il riportato principio in un giudizio di opposizione di terzo, ha ravvisato la giurisdizione italiana sulla domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano per distruzione di aeromobile registrato all'estero, pur in presenza della prospettata proprietà del velivolo in capo al terzo opponente, in luogo che all'attore dell'originario giudizio).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AYAKS JOINT STOCK COMPANY, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato A S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F A, A C, per procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro
AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell'avvocato S F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato W M, per procura speciale in atti;
- controricorrente -
A H INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato M G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMBARO ANTONIO, LEDDA ALBERTO, LEDDA GIAN CARLO, per procura speciale in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 853/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
uditi gli avvocati Stefano AMBROSETTI, Aldo FRIGNANI, Carmelo ALESSIO, Francesco SAMPERI, Giandomenico MAGRONE, Alberto LEDDA, Antonio GAMBARO, Marco WEIGMANN;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - I GIUDIZI DI MERITO.
1a) Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2005, l'Atlantis Holding Inc., società di diritto panamense, propose opposizione di terzo, ordinaria e revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma1 e 2, avverso la sentenza 21 gennaio 2005 cod. proc. civ., n. 413, con la quale il tribunale di Torino, adito in riassunzione (dopo che le ss. uu. di questa Corte, con pronuncia del 22 gennaio 2002, n. 708, avevano affermato la giurisdizione italiana - qualificando la domanda risarcitoria come extracontrattuale - diversamente da quanto opinato sia dal tribunale sia dalla corte d'appello), aveva condannato, applicando il diritto sostanziale russo ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 62, l'Aeroflot Russian Airlines (quale responsabile per il
fatto illecito dei propri dipendenti) al risarcimento del danno aquiliano in favore della A Joint Stock Company, entrambe società di diritto russo, nella misura di Euro 28 milioni (con gli interessi dall'8 ottobre 1996 al tasso bancario del luogo della sede della creditrice, in conformità dell'art. 395 c.c. russo), per il sinistro avvenuto a San Francesco al Campo (Torino) in data 8 ottobre 1996, nel quale l'aeromobile di proprietà dell'attrice, in gestione alla convenuta in virtù di un appalto per trasporto merci, era caduto, disintegrandosi.
Con l'opposizione - fondata sull'asserita proprietà del velivolo in capo all'Atlantis e non all'A in forza di un contratto stipulato tra le predette società il 14 maggio 1993 nonché di successivi settlement agreements dell'anno successivo, proprietà occultata per dolo o collusione fra le parti del giudizio - l'Atlantis Holding Inc. chiese al giudice di merito: "1) di accertare e dichiarare che con i protocolli prodotti in giudizio A ha sottoscritto ed effettivamente disposto la cessione alla Atlantis - per il caso di default nel rimborso dei suoi debiti e di suoi specifici inadempimenti - di tutti i diritti derivanti dall'acquisto, con mezzi di Atlantis, dell'aereo Antonov 124-100, precipitato in data 8 ottobre 1996, e che di conseguenza l'importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino compete, in base alla suddetta cessione, alla Atlantis;
(...);
2) per effetto degli accertamenti (...) dichiarare che A (...) non vanta in proprio alcun diritto al risarcimento (...). 3) e pertanto, previo annullamento della impugnata sentenza, sostituire la pronuncia della stessa (nella parte in cui attribuisce alla A l'importo risarcitorio accertato) con una pronuncia di condanna della Aeroflot a corrispondere ad Atlantis, in luogo della A, l'intero importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino (...), inibendone il pagamento in favore di A. (...)". Con sentenza del 17 ottobre 2006, n. 6637, il Tribunale di Torino respinse l'opposizione, sia ordinaria (ritenendo che i documenti di causa comprovassero la proprietà della A Joint Stock Company) sia revocatoria (per mancanza di nesso causale fra il presunto dolo delle parti e la decisione).
La sentenza venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Torino, dalla soccombente in via principale, dalle altre due parti in via incidentale.
1b) Nelle more, la sentenza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2005, n. 413 verrà appellata in via principale dalla Aeroflot Russian Airlines e in via incidentale dalla A Joint Stock Company.
1c) Con sentenza 11 giugno 2009, n. 853, la Corte d'appello di Torino dichiarerà l'inefficacia della sentenza n. 413/2005, condannando la Aeroflot Russian Airlines a corrispondere alla Atlantis Holding Inc. la somma di Euro 8.891.723,33, già comprensiva di rivalutazione ed interessi anno per anno sulla somma rivalutata in base ad un indice medio, oltre agli interessi legali dalla sentenza all'effettivo adempimento.
Quoad iurisdictionis, la corte piemontese ravviserà nella domanda (prima di A, poi di Atlantis nel giudizio di opposizione di terzo) di accertamento della proprietà del velivolo i caratteri del mero accertamento incidentale, antecedente alla domanda di risarcimento del danno, la quale "presuppone l'accertamento del diritto a conseguirlo da parte del richiedente" (così testualmente il giudice d'appello al folio 111 della sentenza oggi impugnata). Sempre in rito, la corte qualificherà la richiesta di "sostituire la pronuncia" come domanda di condanna, in fase rescissoria, della Aeroflot a risarcire il danno alla Atlantis (p. 127). 1d) Atlantis Holding Inc, ha chiesto, oltre che la cassazione di tale sentenza, la sua revocazione, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.,, n. 4, limitatamente al quantum debeatur, così come liquidato
dalla corte di appello di Torino.
2 - IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.
2a) Il ricorso per cassazione di Avaks Joint Stock Comoanv. Avverso la sentenza n. 853/2009 (supra, sub le) ha proposto ricorso per cassazione la A Joint Stock Company, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, cod. proc. civ., chiedendone la cassazione sulla base di
nove motivi corredati da rituali quesiti di diritto. - Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 5, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, in quanto la Corte d'appello avrebbe errato nel
ravvisare la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di accertamento della proprietà di un bene mobile registrato in uno Stato estero. Il giudizio di opposizione di terzo - afferma la ricorrente - verte, difatti, sull'accertamento preliminare della proprietà dell'aereo in capo ad Atlantis Holding Inc., e della sola gestione del velivolo da parte della Aeroflot Russian Airlines. Tutti i soggetti di tale giudizio - si soggiunge - sono stranieri, privi di residenza o rappresentanza in giudizio in Italia, con conseguente applicabilità, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, dei criteri sanciti dalle sezioni seconda, terza e quarta del titolo 2^ della Conv. Bruxelles il 27 settembre 1968, nessuno dei quali predicativo della giurisdizione italiana. La ricorrente invoca, inoltre, l'applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 5, che esclude la giurisdizione italiana per i beni immobili - da riferire anche ai beni mobili registrati - situati all'estero: invero, i beni mobili registrati, come gli aerei, sono situati (indipendentemente dal luogo materiale in cui stazionino) là dove si trovano i registri aeronautici, dunque a Mosca: ne' la Corte avrebbe dovuto, come invece era accaduto, confondere i due procedimenti, per affermare la giurisdizione in virtù del riconoscimento della giurisdizione italiana da parte di A Joint Stock Company nel primo giudizio, in cui essa era stata attrice.
- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L.31 maggio 1995, n. 218, art. 6, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, per avere ritenuto oggetto di un mero
accertamento incidentale la questione, di per sè non rientrante nella giurisdizione italiana, relativa ai diritto di proprietà in capo all'opponente, ai sensi dell'art. 6 cit., laddove, invece, essa era proprio l'oggetto principale del giudizio - come palesato dalla stessa domanda di Atlantis nell'atto di opposizione di terzo - onde il tribunale avrebbe dovuto, sin dal primo grado, spogliarsi della causa in favore dei giudici della Federazione Russa. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione della L.31 maggio 1995, n. 218, art. 51 e dell'art. 6 cod. nav., ai sensi
dell'art. 360 cod. proc. civ., 1 comma, n. 3, per avere la corte d'appello applicato la legge inglese, in quanto stabilita convenzionalmente dalle parti, sebbene l'art. 51 cit. e l'art. 6 cit. identificassero come lex causae la legge russa. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, laddove la corte d'appello ha ritenuto la Atlantis proprietaria del bene.
Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione della L.31 maggio 1995, n. 218, art. 12 e degli art. 2730, 2733 e 2735 cod. civ., nonché l'omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, per avere la corte d'appello omesso di tener
conto