Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20950

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20950
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TU FA, nato in [...] il [...] Avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il rigetto nel resto;
Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 dicembre 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, a seguito di giudizio direttissimo, in data 22 aprile 2021 dal Tribunale di Venezia, che ha condannato TU FA per il delitto di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di gr. 1,497 in cambio della somma di 20,00 euro nei pressi di un parco cittadino nonché per la detenzione a fini di cessione all'interno di un locale nella sua disponibilità di un ulteriore quantitativo del medesimo stupefacente, già diviso in dosi, del peso complessivo di gr. 5,4 (fatti commessi in data 24/03/2021, data del suo arresto), riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la carenza di offensività del fatto contestato, alla luce della sostanziale assenza di valore drogante della sostanza rinvenuta che, all'esito delle indagini tossicologiche, quanto alla dose ceduta, presentava un principio attivo di 7.7 milligrammi e, quanto alle altre dosi rinvenute nella sua disponibilità, rispettivamente un principio attivo di 2.4, 2.2, 1.2 milligrammi, valori tutti inferiori alla dose media singola. La singola dose media di eroina, si argomenta, contiene un principio attivo pari a 25 milligrammi.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Censura, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza

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