Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2019, n. 42046
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B S nato il 22/04/1977 avverso la sentenza del 18/07/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio delle concesse attenuanti generiche e relativo trattamento sanzionatorio. udito il difensore Premesso in fatto B S ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/7/2018 , confermativa della sentenza del Tribunale di Ravenna del 10/3/2017 che lo aveva condannato alla pena di giustizia, in ordine a più reati di riciclaggio, ricettazione ( dichiarati estinti per prescrizione i reati di falso), chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) , c) ed e) c.p.p.;
deduce, con il primo motivo, una nullità di ordine processuale in relazione alla ( omessa) notifica del decreto di giudizio immediato, posto che la dichiarazione del difensore, di rinuncia al mandato, doveva intendersi quale rifiuto a ricevere le notifiche e che, data l'impossibilità di notificare l'atto all'imputato, al domicilio eletto, il decreto andava notificato al difensore d'ufficio ex art. 161 c. 4 c.p.p. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello avvenuta nelle forme dell'art. 157 c.8 bis c.p.p., all'avv. C B , nonostante la pregressa valida elezione di domicilio presso l'avv. Z. Con il terzo motivo si duole della ritenuta utilizzabilità delle deposizioni degli agenti di Polizia giudiziaria che riferirono del contenuto di intercettazioni. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche posto che il ricorrente risulta incensurato. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. , avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto configurabile il delitto di riciclaggio, in assenza di dolo posto che la richiesta di immatricolazione delle autovetture di cui all'imputazione, avvenne da parte del ricorrente per mezzo di documenti di cui sconosceva la falsità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio delle concesse attenuanti generiche e relativo trattamento sanzionatorio. udito il difensore Premesso in fatto B S ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/7/2018 , confermativa della sentenza del Tribunale di Ravenna del 10/3/2017 che lo aveva condannato alla pena di giustizia, in ordine a più reati di riciclaggio, ricettazione ( dichiarati estinti per prescrizione i reati di falso), chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) , c) ed e) c.p.p.;
deduce, con il primo motivo, una nullità di ordine processuale in relazione alla ( omessa) notifica del decreto di giudizio immediato, posto che la dichiarazione del difensore, di rinuncia al mandato, doveva intendersi quale rifiuto a ricevere le notifiche e che, data l'impossibilità di notificare l'atto all'imputato, al domicilio eletto, il decreto andava notificato al difensore d'ufficio ex art. 161 c. 4 c.p.p. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello avvenuta nelle forme dell'art. 157 c.8 bis c.p.p., all'avv. C B , nonostante la pregressa valida elezione di domicilio presso l'avv. Z. Con il terzo motivo si duole della ritenuta utilizzabilità delle deposizioni degli agenti di Polizia giudiziaria che riferirono del contenuto di intercettazioni. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche posto che il ricorrente risulta incensurato. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. , avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto configurabile il delitto di riciclaggio, in assenza di dolo posto che la richiesta di immatricolazione delle autovetture di cui all'imputazione, avvenne da parte del ricorrente per mezzo di documenti di cui sconosceva la falsità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici
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