Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2019, n. 42046

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2019, n. 42046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42046
Data del deposito : 14 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B S nato il 22/04/1977 avverso la sentenza del 18/07/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio delle concesse attenuanti generiche e relativo trattamento sanzionatorio. udito il difensore Premesso in fatto B S ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/7/2018 , confermativa della sentenza del Tribunale di Ravenna del 10/3/2017 che lo aveva condannato alla pena di giustizia, in ordine a più reati di riciclaggio, ricettazione ( dichiarati estinti per prescrizione i reati di falso), chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) , c) ed e) c.p.p.;
deduce, con il primo motivo, una nullità di ordine processuale in relazione alla ( omessa) notifica del decreto di giudizio immediato, posto che la dichiarazione del difensore, di rinuncia al mandato, doveva intendersi quale rifiuto a ricevere le notifiche e che, data l'impossibilità di notificare l'atto all'imputato, al domicilio eletto, il decreto andava notificato al difensore d'ufficio ex art. 161 c. 4 c.p.p. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello avvenuta nelle forme dell'art. 157 c.8 bis c.p.p., all'avv. C B , nonostante la pregressa valida elezione di domicilio presso l'avv. Z. Con il terzo motivo si duole della ritenuta utilizzabilità delle deposizioni degli agenti di Polizia giudiziaria che riferirono del contenuto di intercettazioni. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche posto che il ricorrente risulta incensurato. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. , avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto configurabile il delitto di riciclaggio, in assenza di dolo posto che la richiesta di immatricolazione delle autovetture di cui all'imputazione, avvenne da parte del ricorrente per mezzo di documenti di cui sconosceva la falsità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Nella specie la Corte di merito ha risposto in ordine al vizio di natura processuale eccepito in quella sede ed ivi riproposto con il primo motivo di ricorso, evidenziando, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che la rinuncia al mandato da parte del difensore avv. Z non determinava il venir meno dell'elezione di domicilio, trattandosi di istituti , quello della elezione di domicilio, della nomina e della revoca del difensore che rispondono a scopi diversi e la revoca dell'uno non comporta anche la revoca dell'altro (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, Rv. 274824;
Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Rv. 264234). Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta, ciò anche nell'ipotesi in cui il difensore abbia dichiarato di non avere alcun contatto con l'indagato, poiché la perdita di ogni contatto con l'imputato, asserita dal difensore, lascia impregiudicato l'onere di controllo e di informazione a carico dell'imputato sullo sviluppo e sull'esito del procedimento che lo riguarda ( (Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Rv. 246387). Analogamente, manifestamente infondata anche la seconda censura difensiva con la quale si eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, perché effettuata ex art. 157 c. 8 bis c.p.p., presso l'avv. C B, nominata difensore di fiducia il 31/7/2017, e non presso l'avv. Z, domiciliatario. Trattasi di nullitàrregime intermedio non sollevata dal difensore in udienza di appello e dunque sanata;
al riguardo è stato affermato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa ( Sez. 6, n. 24741/2018, Rv. 273101). Il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre, infatti, soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697/2016- dep. 17/02/2017, Rv. 269028;
Sez. U, n. 119/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539;
Sez. U. (Sez. U, n. 58120/2017, Rv. 271771). Generiche si appalesano, poi, le restanti censure articolate nel ricorso, in particolare quella riguardante l'inutilizzabilità della prova dichiarativa (testimonianze degli operanti di P.G. in merito al contenuto delle intercettazioni) trattandosi di prova ritenuta non decisiva, e come tale inidonea ad incidere sulla struttura portante della decisione. Al riguardo deve ricordarsi come, secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, Sentenza n. 30271/2017, Rv. 270303;
Sez. 2, n. 7986/2016, Rv. 269218;
Sez. 6, n. 18764/2014, Rv. 259452). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio, fondato essenzialmente su prove documentali . Altrettanto generiche le lagnanze in merito al diniego di un trattamento di maggior favore ex art. 62 bis c.p., posto che il mero stato di incensuratezza dell'imputato, per costante insegnamento di questa Corte, non è sufficiente ai fini del loro riconoscimento (Sez. 1, n. 39566/2017, Rv. 270986) e che nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stata sufficientemente richiamata la gravità della condotta, il contatto del prevenuto con ambienti criminali, rispetto ai quali il ricorrente si è limitato a ricordare genericamente il proprio stato di incensuratezza, si tratta di un dato generico rispetto al quale neppure si pone uno specifico obbligo di motivazione ( Sez. 4, n. 5875/2015, rv. 262249). Quanto infine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. ed alla componente soggettiva del reato , il motivo proposto è ancora una volta generico in quanto non si confronta con i dati valorizzati dai giudici di merito i quali hanno più volte evidenziato che la richiesta di immatricolazione delle autovetture provento di furto, in Italia avveniva per mezzo di documenti che le autorità spagnole avevano confermato essere falsi e che lo stesso imputato sapeva essere tali, tenuto conto del complessivo materiale rinvenuto presso la sua abitazione e sequestrato ( pag. 5 della sentenza impugnata ). Per quanto complessivamente detto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
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