Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/12/2018, n. 31174

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/12/2018, n. 31174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31174
Data del deposito : 3 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16195-2017 proposto da: M C, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G T;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAN/01_3R, presso la COREE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato S A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D'APPELLO di MLISSTNA, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA S11 N\. Ric. 2017 n. 16195 sez. ML - ud. 25-09-2018 -2- PROC.nr. 16195/2017 RG RILEVATO che la Corte d' appello di Messina con sentenza del 15 novembre-15 dicembre 2016 nr. 1302 riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da C M nei confronti dell'ente pubblico CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE ( in prosieguo: il CONSORZIO) per il risarcimento del danno derivato dalla illegittima successione tra le parti di causa di sette contratti a termine;
per l'effetto condannava il CONSORZIO al risarcimento del danno, liquidandolo in sei mensilità dell'ultima globale di fatto;
che, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava, in applicazione del principio enunciato da Cass. SU nr. 5072/2016, che il danno risarcibile nel pubblico impiego non era quello derivante dalla mancata conversione del rapporto di lavoro e che in caso di abuso derivante dalla successione di contratti a termine era misura dissuasiva e di tutela del lavoratore quella indennitaria prevista dall'articolo 32 comma 5 legge 183/2010, salva la prova di un maggior danno, che nella fattispecie di causa non era stata offerta;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C M, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio Autostrade Siciliane;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. che il ricorrente ha depositate memoria CONSIDERATO che la parte ricorrente ha dedotto: -con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, della legge n. 183/2010, art. 32, degli articoli 1223 e 2727 cod.civ. Con il motivo si assume che la ricostruzione del danno comunitario risarcibile operata nell' arresto delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 5072/2016 non sarebbe conforme alla direttiva 1999/70 CE, in quanto non appresterebbe al lavoratore pubblico una tutela equivalente a quella garantita in caso di abuso del contratto a termine al lavoratore privato, i PROC.nr. 16195/2017 RG restando esclusa per il primo la risarcibilità del danno subito per la mancata assunzione a tempo indeterminato. Si fa istanza di rimessione degli atti in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche alla luce della analoga questione già sollevata dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 5.9.2016;
-con il secondo motivo, in via gradata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e dell'articolo 32 legge 183/2010, per avere la sentenza operato un'unica liquidazione forfettaria della indennità ex articolo 32 legge 183/2010 laddove tale indennità avrebbe dovuto essere distintamente quantificata in relazione a ciascuno dei contratti a termine conclusi;
che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso. Parte ricorrente con il primo motivo censura il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari. Piuttosto, dando atto che l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. La Corte di giustizia pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di PROC.nr. 16195/2017 RG Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, richiamata nell'odierno ricorso, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ha osservato: - sotto il profilo del principio di equivalenza: che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. Tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della direttiva 1999/70/CE al fine di sanzionare l'uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l'uso abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuano il diritto dell'Unione: di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi