Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2022, n. 37681
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIMPANO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 02/06/1984 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D F;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo i'ormlakt.--N,,,t,t7P: RITENUTO IN FATTO 1. G T ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 novembre 2020 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.733,00 di multa: A) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 commesso in Catanzaro il 1° ottobre 2016: a) per non aver fatto rientro nella sua abitazione entro le ore 21.00, venendo sorpreso all'esterno di essa alle ore 21.50;b) per aver violato la prescrizione di vivere onestamente, commettendo il reato di di detenzione illegale di un fucile calibro 12 e di cinque cartucce di cui al punto B);c) per non essersi presentato alla polizia giudiziaria in orario previsto dal provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione. B) per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, per aver detenuto illegalmente un fucile, precisamente una doppietta calibro 12 unitamente a cinque cartucce dello stesso calibro. La Corte territoriale ha riqualificato il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. (contestato al capo C) nel furto del fucile suindicato (art. 624 cod. pen.), dichiarando non doversi procedere per tale imputazione, stante la mancanza di querela.
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