Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14197

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14197
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAVETTA ENNIO, DE ZAN F G, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A D C, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
SINDACO COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
CELLOT MIRIAM;



- intimati -


avverso la sentenza n. 2/04 dalla Corte d'Appello di TRIESTE, Sez. Minorenni, depositata il 04/02/04;

udita la relaziona della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2004 dal Consigliere Dott. V P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che con sentenza depositata il 23 maggio 2003 il Tribunale per i minorenni di Trieste ha confermato il proprio decreto in data 10 aprile 2002 col quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori L F, F F e C Fvetta;

- che, a sostegno della decisione, ha richiamato le risultanze probatorie sulla inadeguatezza dell'ambiente familiare e la gravità del comportamenti dei genitori in pregiudizio dei figli;

- che con sentenza depositata il 4 febbraio 2004 la Corte d'appello, investita della causa in sede di impugnazione dai genitori dei minori, Gianna Da Zan ed Enio Favetta, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine a L F, divenuta maggiorenne e, per il resto, ha confermato la decisione di primo grado;

- che avverso questa sentenza, ritualmente notificata in data 6 febbraio 2004, i coniugi Gianna De Zan in Favetta ed Enio Favetta hanno proposto ricorso per Cassazione con atti ritualmente notificati, in basa a sette motivi;

- che le parti intimato non hanno svolto attività difensiva. RITENUTO IN DIRITTO
- che col primo, col secondo e col terzo motivo del ricorso i ricorrenti lamentano, rispettivamente, che la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trieste non sia stata ritualmente notificata ai genitori dei minori (essendo stata notificata una sola copia della decisione all'avv. Annamaria Mihcich, senza indicazione della parte destinatala della notifica e senza indicazione della veste di domiciliatario dell'avv. Panizzi";
notifica poi disposta nei confronti del "solo sig. Ennio Favetta") (primo motivo);
ne' alle sig.re Sandra e L F, sorelle dei minori (secondo motivo);
e neppure ai sig.ri Silvia Favetta Venier, sorella di Ennio Favetta, e alle di lei figlia, Milva Venier Valent e Manuela Venier;

- che i tre motivi sono inammissibili per difetto di interesse, in quanto non è prospettato il pregiudizio che sarebbe derivato alle parti (ciascuna delle quali ha regolarmente e tempestivamente impugnato la pronunzia di primo grado) dell'assunta violazione di legge);

- che col quarto motivo i ricorrenti lamentano la mancata audizione in primo grado dai parenti coi quali i minori avrebbero conservato rapporti significativi, ai sensi degli artt. 10 e 12 l. n. 184 del 1983;

- che anche questo motivo è inammissibile, in quanto la censura, nei termini formulati, risulta prospettata per la prima volta in questa sede;

- che col quarto motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione in ordine alla mancata convocazione, in appello, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 184 del 1983, dei parenti aventi rapporti
significativi coi minori;

- che il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha positivamente escluso l'utilità dell'audizione in quella sede dei parenti di quarto e sesto grado, avendo (ancorché implicitamente) valutato, alla stregua dalla esaustiva istruttoria svolta nello pregresse fasi del giudizio, la non significatività dei loro rapporti coi minori, e la palese irrilevanza delle circostanze di fatto all'uopo genericamente dedotte;

- che col sesto e col settimo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge (artt. 1 e 8 l. 184/1983) e difetto assoluto di motivazione in ordine, rispettivamente da un lato, al diritto del minore di essere educato nella propria famiglia nonché al dovere di prevenire l'abbandono, e, dall'altro, all'effettiva esistenza, nella fattispecie, dello stato di abbandono;

- che entrambi i motivi sono inammissibili, alla stregua delle seguenti considerazioni;

- permane la limitazione ai soli vizi di violazione di legge del ricorso per Cassazione avverso le sentenze sullo stato di adattabilità pronunziate dalla sezione per i minorenni della Corte di appello (ex art. 1 d.l. n. 150/2001, conv. nella l. n. 240/2001;

d.l. n. 126/2002, conv. nella l. n. 175/2002;
nonché d.l. n. 147/2003, conv. nella l. n. 200/2003, ulteriormente prorogato con
d.l. n. 158/04);

- la violazione di legge che rende esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 17 l. 184/1983 e riferibile alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso e alla legge regolatrice del processo, comprendente anche l'inosservanza del principio che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ove la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente od obbiettivamente incomprensibile;

- nella fattispecie, i ricorrenti lamentano, per un verso, che il padre sia mai stato menzionato nei protraimi di recupero volti a recuperare il solo rapporto con la madre, e che il progetto dei servizi non era affatto quello di sostenere il nucleo familiare nella sua interezza;
per altro verso, che i giudici abbiano ignorato la risultanza istruttoria (quali, le dichiarazioni rese dai figli minori davanti al Tribunale) contrastanti con le relazioni dai servizi, dalle quali sarebbe emerso l'assenza dello stato di abbandono dei figli Claudio e Franco, imputabile a comportamento dei genitori e deducono, inoltre, la mancanza di effettive approfondita indagini circa l'abbandono stesso;

- tali censure non prospettano in realtà una specifica violazione della legge sostanziala con riferimento alla pronuncia impugnata);

- neanche sussiste la denunciata assoluta carenza di motivazione, in quanto il decisimi della Corte d'appello ai fonda sulla valutazione di totale inadeguatezza dell'ambiente familiare e della gravità dei comportamenti (estrinsecatisi in sistematici maltrattamenti di straordinaria violenza, e l'impiego di bastoni e di altri corpi contundenti, nonché di gravi privazioni) adottati dai genitori in pregiudizio dei figli, incidenti, secondo i giudici del merito, sul loro sviluppo fisico e morale;

- tale valutazione e stata basata sulle risultanze probatoria acquisite agli atti, da cui, secondo la Corte di merito, emergeva con chiarezza l'anomala personalità di entrambi i genitori e la loro totale inettitudine ad educare i minori;

- che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e nessun provvedimento va adottato per del giudizio di Cassazione.

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