Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2005, n. 3240

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2005, n. 3240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3240
Data del deposito : 17 febbraio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T F, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Spagna 35, rappresentati e difesi dagli avv. C S ed Emanuele D'Alterio giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
Comune di Napoli, selettivamente domiciliato in Roma, via E. Catalani 26, presso lo studio dell'avv. Enrico D'Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. E B giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 247/20/02 del 25/6-24/9/2002. Udita la relazione della causa svolta nella, pubblica udienza del 21/1/2005 dal Relatore Cons. Dr. F T;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D A U, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. LA CORTE osserva quanto segue:
Con atto notificato il 4/11/2003, T F proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che il Comune di Napoli le aveva contestato l'omessa dichiarazione e versamento della TOSAP dovuta per l'anno 1995 in relazione ad un magazzino-posteggio situato all'interno del locale Mercato Ortofrutticolo. Stante l'illegittimità della pretesa, si era rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso con una decisione poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che su gravame del Comune di Napoli aveva pronunciato una sentenza che andava cassata perché viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il Comune di Napoli resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 21/1/2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che fra le parti non v'è contestazione sul fatto che l'obbligo tributario del ricorrente deriverebbe, secondo il Comune, dall'utilizzazione di un magazzino-posteggio ricevuto in concessione all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Napoli, osserva il Collegio che i giudici a quo hanno riconosciuto la legittimità dell'accertamento con una sentenza che il Trotta ha impugnato sostenendo, in definitiva, che l'imposizione contrasterebbe con il chiaro disposto dell'art. 9 della legge 25/3/1959, n. 125 (secondo il quale all'interno dei mercati e dei macelli non può essere esatto alcun pagamento che non rappresenti il corrispettivo di servizi effettivamente resi) e che, in ogni caso, non vi era stata quella sottrazione all'uso pubblico che secondo la legge, rappresentava il presupposto indefettibile per l'applicazione della TOSAP. Tali essendo le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che il caso in discussione ripropone una questione già venuta all'esame di questa Suprema Corte, che proprio con riferimento ai magazzini, posteggio situati all'interno del mercato ortofrutticolo di Napoli, ha concluso per l'inapplicabilità della TOSAP in aderenza al principio, più volte ribadito, secondo cui non v'è obbligo di pagare il tributo nel caso di mercati ubicati all'interno di edifici ovvero su spazi aperti, ma recintati e soggetti anch'essi a chiusura negli orari e nelle occasioni in cui non siano espressamente aperti al pubblico (C. Cass. 2003/ 19254, 2004/ 4221, 2004/ 4386, 2004/ 17847, 2004/ 17858 e 2004/ 21312). Non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsi da tale consolidato indirizzo, il ricorso di cui si discute dev'essere accolto senza necessità di un rinvio degli atti alla Commissione Tributaria Regionale, perché non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del Trotta.
Sussistono, però, giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.

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