Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2011, n. 4900
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Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle "operazioni accessorie" alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 cod. civ.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari "containers" per il trasporto di merce,i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei "containers" fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. U F - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30849/2006 proposto da:
MESSINA IGNAZIO E C. S.P.A. 02210270100, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore M P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORDIGLIA MASSIMO, PALANDRI PIETRO, UVA CARLO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESA UNO S.R.L., INTERCOSPED S.R.L. 00427390356;
- intimati -
sul ricorso 1043/2007 proposto da:
INTERCOSPED S.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante R P A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/7 SC. B, presso lo studio dell'avvocato B M T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S E, SUTICH GIAN CARLO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
IGNAZIO MESSINA E C. S.P.A., IMPRESA UNO S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 687/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA Sezione Prima Civile, emessa il 14/6/2006, depositata il 22/06/2006, R.G.N. 241/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
udito l'Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova con sentenza 24 agosto 2004 rigettava la domanda proposta dalla Ignazio Messina s.pa., vettore, su richiesta dello spedizioniere Intercosped s.r.l., volta ad ottenere da parte di questa società il pagamento di euro 19.285, 18 a titolo di controstallie, maturate dai suoi containers, con cui era stato trasportato grano ad Algeri, perché la merce non era stata ritirata dalla S.TEN.SOGESCOUD SARL di Algeri.
Su gravame della Messina la Corte di appello di Genova con sentenza del 22 giugno 2006 ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado.
Ricorre contro di essa la Messina, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Intercosped, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. 1.-La questione principale del presente ricorso concerne sia il difetto di legittimazione passiva della Intercosped, sia se il rapporto di messa a disposizione dei containers intercorso tra spedizioniere e vettore debba qualificarsi come autonomo contratto di locazione mobiliare, come l'ha qualificato il giudice dell'appello con la possibilità di ritenere provato, a questo solo fine, il conferimento di un mandato con rappresentanza da parte del mittente e su di essa, in sintesi, sono centrati i primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione. Si chiede, infatti, la ricorrente, una volta ritenuto distinto il contratto di trasporto da quello di locazione dei containers, se questa locazione vada considerata "come operazione accessoria al contratto di trasporto", che lo spedizioniere conclude in nome proprio e per conto del mandante, per cui (terzo motivo) lo spedizioniere in tale veste si obbligherebbe anche nei confronti del terzo e, quindi, sarebbe obbligato in proprio al pagamento del corrispettivo relativo all'utilizzo dei containers, ivi inclusi i compensi per ritardata restituzione.
In ordine a questa problematica il Collegio ritiene opportuno segnalare il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, come riportato nella decisione oggi soggetta a scrutinio e che è stata confermata con una v'ratio decidendi correttiva e, per quanto occorra, sostitutiva" (p. 14 sentenza impugnata).
2.-Il giudice di primo grado ritenne fondata ed accolse la eccezione di difetto di legittimazione passiva della Intercosped, avendo presente l'art. 446 c.n., in virtù del quale il compenso delle controstallie: è dovuto dal caricatore o dal destinatario a seconda del fatto che, spirato il termine di stallia, non sia stata ultimata la consegna o la discaricazione della merce.
Trattandosi, per ciò che concerne il trasporto di cose, di un contratto a favore di terzo e mancando la richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, i diritti nei confronti del vettore rimangono in capo al mittente.
La Messina non ha proposto domanda nei confronti del mittente-la Impresa Uno - e la Intercosped non era l'originario contraente del contratto di trasporto, perché solo spedizioniere, come puntualmente documentato dalla natura della polizza di carico che nello spazio indicato al nominativo del caricatore (shipper) menziona la Impresa Uno e non la Intercosped.
Nè la Messina aveva provato che fosse proprio la Intercosped, quale spedizioniere, il soggetto incaricato di prelevare la merce, ma, anzi, aveva sostenuto che i destinatari non lo fecero mai al punto di individuare in essi i soggetti