Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18930

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.( Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la corresponsione di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale, senza tuttavia verificare se il ricorso non consentisse la identificazione, pure approssimativa, dei periodi cui si riferivano le domande e senza prendere in considerazione le istanze amministrative allegate, benché la ricorrente avesse indicato nell'atto introduttivo il tipo di prestazione, il numero della stessa, la decorrenza del diritto, nonché l'importo complessivo richiesto, sottolineando le date di riferimento e producendo il modello O bis rilasciato dall'Istituto previdenziale, che nessuna eccezione aveva proposto sul punto ).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18930
Data del deposito : 21 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. F C - rel. Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADAO DE ALMEIDA DI GIANNATALE VITTORINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PEVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati N V, A R, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1137/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/08/01 - R.G.N. 6194/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/04 dal Consigliere Dott. C F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con sentenza 19 gjugno-20 agosto 2001 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di Adao Almeida Vittorina Di Giannatale, tendente ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale (pensione dovuta in regime di convenzione internazionale SOS n. 70235205), corrisposti in ritardo. I giudici di appello osservavano che nell'atto introduttivo non vi era alcun riferimento alla misura del credito ne' ai ratei di pensione per i quali si chiedeva il pagamento di interessi e rivalutazione.
Il ricorso era da ritenersi, pertanto, privo di quei requisiti minimi previsti dall'art. 414 codice di procedura civile per la esatta identificazione della domanda.
La nullità della domanda era rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla proposizione di apposita censura dell'Istituto previdenziale. La stessa non era, del resto, sanabile per effetto della costituzione della parte convenuta.
Avverso tale decisione la Adao De Almeida Vittorina Di Giannatale ha proposto ricorso per Cassazione sonetto da un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 codice di procedura civile, degli articoli 163, 164 e 437 codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 3 codice