Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2010, n. 23107

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La controversia relativa all'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per violazione dell'art.110, comma 9, lett. c) e d), del r.d.18 giugno 1931 n. 773 del 1931 (TULPS) - a seguito di installazione di apparecchi da intrattenimento (nella specie, videogiochi) irregolari, in quanto già disattivati per avvenuta risoluzione del contratto con il concessionario e mancato collegamento alla rete telematica dell'AAMS - a seguito della sentenza della Corte cost. 14 maggio 2008, n. 130, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, non avendo alcun rilievo che la predetta sanzione sia stata inflitta da un ufficio finanziario e dovendosi invece, accertare la sua natura tributaria o meno su di un piano meramente oggettivo; la predetta sanzione consegue, infatti, alla contestata violazione di una norma volta a garantire un corretto svolgimento, negli esercizi pubblici, della gestione dei citati apparecchi, al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite che possano pregiudicare la regolarità delle giocate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2010, n. 23107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23107
Data del deposito : 16 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P V - Presidente di Sezione -
Dott. D?ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DLLA PRIA CLAUDIO (DLLCLD70H17G693Q), in proprio e nella qualita? di titolare dell?omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GONFALONIERI 5, presso lo studio dell?avvocato M A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE LOI, ANDREA BORDIGNON, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
MINISTERO DELL?ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (UFFICIO REGIONALE DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE, SEDE DI *VENEZIA ?
TRENTO*), COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (GUARDIA DI FINANZA - COMPAGNIA BASSANO DEL GRAPPA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 48/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di VENEZIA depositata il 06/04/2009 e la n. 703/2009 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella p. udienza del 26/10/13 dal Cons. Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Carlo ALBINI per delega dell?avvocato Manzi Andrea, Amedeo ELEFANTE dell?Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l?A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Claudio @Dalla Pria\, titolare dell?omonima ditta individuale esercente una attivita? di noleggio e videogiochi, premesso di aver subito nel febbraio 2007 il sequestro ad opera della Guardia di Finanza di 205 propri apparecchi da intrattenimento perche?
asseritamente disattivati fin dal 25-7-2006 presso l?Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) a seguito di risoluzione del contratto con il concessionario, di fatto peraltro attivi presso diversi locali pubblici ed in collegamento con i PD (punti di accesso) del concessionario di rete Attantis World Group of Companies ma non leggibili dalla SOGEI, ovvero la societa? che per conto dell?AAMS gestiva la rete telematica, si opponeva a tale misura restrittiva chiedendo in via amministrativa il dissequestro degli apparecchi non conseguendo in tale senso un esito positivo, posto che la sua opposizione in data 15-3-2007 veniva respinta;
seguiva poi la contestazione, ad opera della Guardia di Finanza, della violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c) TULPS con determinazione in misura ridotta della sanzione in Euro 615.000,00.
In seguito l?AAMS, adita dal Dalla Pria in persona del competente Ispettorato Compartimentale al fine di disporre l?archiviazione per infondatezza del procedimento di contestazione, respingeva la richiesta con atto del 16-5-2007.
L?Ufficio regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige dell?AAMS emetteva una ordinanza di ingiunzione notificata il 7-3-2008 con la quale il Dalla Pria veniva condannato per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, suddetto comma 9, lett. c) e d) al
pagamento di Euro 1.845.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria, oltre la confisca e la distruzione delle macchine sequestrate.
Il Dalla Pria impugnava la predetta ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale di Bassano del Grappa ed altresi? dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia;
quest?ultima, in pendenza del processo davanti al suddetto Tribunale, con sentenza del 6-4-2009 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per essere competente l?AGO, con rimessione della causa al medesimo giudice. Riassunto il processo dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e

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