Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2019, n. 17567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2019, n. 17567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17567
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14577-2018 proposto da: FIERA DI ROMA S.R.L. con Socio Unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BORGOGNONA

47, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M e CIZIA C DI T;

- ricorrente -

contro

ANVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI

35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'OTTAVI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUCA PRONESTI e FEDERICO C;
- controrícorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13189/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere R M D V;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale conclude affinché la Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c. La Corte, Rilevato che: Anva s.r.I., attuale gestore del servizio di ristorazione presso il Quartiere Fieristico di Fiera Roma s.r.l. in forza di contratto d'affitto del relativo ramo d'azienda da Vanni s.r.I., scelta a suo tempo da Fiera Roma senza alcuna formalità, ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio l'avviso esplorativo finalizzato ad ottenere la migliore offerta per la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione da svolgersi presso il quartiere fieristico del 15 novembre 2017, con cui Fiera Roma ha indetto la procedura per la gestione del servizio in oggetto;
la lettera d'invito per l'affidamento della gestione dei servizi di caffetteria e ristorazione da svolgersi presso il quartiere fieristico n. 000113;
il capitolato d'oneri per la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione da svolgersi presso il quartiere fieristico;
tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. Ric. 2018 n, 14577 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- Dopo la notifica del ricorso, Fiera Roma, essendo pervenuta l'unica offerta di Anva, si è avvalsa della facoltà di non procedere all' apertura della stessa, scegliendo di revocare la procedura selettiva per la mancanza di concorrenzialità, con conseguente rinuncia di Anva all'istanza cautelare proposta. Nel giudizio avanti al Tar, Fiera Roma ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sostenendo il non assoggettamento al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n.50, e con ricorso notificato il 18/5/2018 ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Si è costituita Anva con controricorso, eccependo l'infondatezza della tesi ex adverso sostenuta. Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc.civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario. Fiera Roma s.r.l. ed Anva hanno depositato memoria ex art. 380-ter, comma 2, cod. proc. civ.

Considerato che:

Col ricorso ex art. 41 cod.proc.civ., Fiera Roma s.r.I., con socio unico società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti s.p.a., sostiene il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore della giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che l'art.133, comma 1, lett. e) del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale" e che la società non è soggetta al regime pubblicistico degli appalti sia per le caratteristiche oggettive dell'appalto che soggettive di essa stazione appaltante. Ric. 2018 n. 14577 sez. SU - ud. 16-04-2019 -3- Nello specifico, la ricorrente deduce di non poter essere considerata quale "organismo di diritto pubblico", non rientrando nell'elencazione pur non tassativa e non sussistendo, in disparte dalla personalità giuridica, gli altri due requisiti richiesti dall' art.3 comma 1, lett.d) Codice dei contratti pubblici del 18 aprile 2016, n. 50, norma che per la parte che qui interessa così dispone: "Ai fini del presente codice si intende per:...d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico...". Come affermato nella recente pronuncia del 28/3/2019, n. 8673, "la categoria dell'organismo di diritto pubblico è stata elaborata nel diritto eurounitario al fine di individuare le c.d. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte
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