Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2021, n. 37550
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Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale "norma di chiusura", consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNR ha ritenuto illecita la condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, una scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui stesso emessi).
Sul provvedimento
Testo completo
37550-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Presidente Aggiunto - MARGHERITA CASSANO AVVOCATI Presidente di Sezione - FRANCESCO TIRELLI - Ud. 19/10/2021 - BIAGIO VIRGILIO Presidente di Sezione - U.P.cam. - R.G.N. 11194/2021 ANTONIO VALITUTTI - Presidente di Sezione - Ca . 37550 Rep. DANILO SESTINI - Consigliere - GIACOMO MARIA STALLA -Consigliere - LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - -Rel. Consigliere - L E ENRICO SCODITTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11194-2021 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 681/D, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALFARA', rappresentato e difeso dall'avvocato R F;
- ricorrente -
نس 459 Re 21
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 70/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere L E;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1 - Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 70 del 2021, confermò il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino che aveva applicato all'avv. G B la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per dieci mesi, ritenendolo responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 3 e 51 della I. 31 dicembre 2012 n. 247, in relazione ai canoni di cui all'art. 26 terzo comma del Codice Deontologico, per non aver adempiuto al mandato conferitogli da Andrea Tescari dal mese di giugno 2009 per l'accertamento della responsabilità del cedente Molinari s.p.a.- o - della casa costruttrice - Fiat Group Automobiles S.p.A.- in relazione vizi dell'autovettura da lui acquistata, nonché delle stesse disposizioni, in relazione all'art. 9 del Codice Deontologico, per avere indotto in errore il Tescari circa l'avvenuta conclusione di una transazione con la società Fiat s.p.a. avente ad oggetto l'autovettura Punto di sua proprietà, consegnando al medesimo dapprima una Ric. 2021 n. 11194 sez. SU - ud. 19-10-2021 حسر -2- scrittura privata apocrifa e, successivamente, con l'offerta di anticipare la somma oggetto di risarcimento, due propri assegni bancari a favore del cliente, risultati poi inesigibili per mancanza di fondi, oltre che per avere falsamente formato e consegnato al Tescari una scrittura privata di transazione).
2 - Il Consiglio Nazionale Forense, per ciò che in questa sede interessa, respingeva la censura formulata dal ricorrente riguardo all'omessa audizione prima della decisione, osservando che "dagli atti in possesso emerge che l'avv. Bruno era presente personalmente all'udienza dibattimentale dinnanzi al CDD e che lo stesso abbia preso la parola e concluso per il proscioglimento";
respingeva le censure di difetto di motivazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando la rilevanza del compendio probatorio consistente nelle concordi deposizioni testimoniali e nei documenti acquisiti (transazione, titoli), oltre che nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'avvocato dal Tribunale di Torino per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 640 c.p.;
riteneva i fatti integrare gli illeciti deontologici contestati e congrua la sanzione inflitta, rilevando che la fattispecie si connotava di estrema gravità anche in considerazione del rilievo penale della condotta.
3 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gianluca Bruno sulla base di cinque motivi. - L'intimato Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attività 4 difensiva in questa sede. -5 Il rappresentante della Procura Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo il ricorrente deduce incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in riferimento al R.D. n. 37 del 1934, art. w -3- 忙 Ric. 2021 n. 11194 sez. SU ud. 19-10-2021 63 e 64 e agli artt. 34, 36 e 37 l. 247 del 31 dicembre 2012 per mancanza di poteri in capo al Presidente firmatario dell'atto. Osserva che la sentenza nei suoi confronti, emessa il 12 dicembre 2019, è stata depositata il 31 marzo