Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/04/2022, n. 13125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/04/2022, n. 13125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13125
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO LUCA nato a MODENA il 25/08/1986 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Motivi della decisione 1. D C L ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 11 novembre 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. c), 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Modena 17 ottobre 2015. L'esponente lamenta travisamento della prova e omessa motivazione in merito alle deduzioni inerenti malfunzionamento e jl margine di errore nella misurazione mediante etilometro.

2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe censure, il ricorso ha reiterato le generiche allegazioni già sottoposte al giudice in grado di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
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