Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/11/2021, n. 31207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/11/2021, n. 31207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31207
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 389-2015 proposto da: B C, M S, BACCINI VALERIA, L G, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo studio dell'avvocato F A, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ISETTA BARSANTI MAUCERI, GLORIA PIERI, VITTORIO ANGIOLINI;

- ricorrenti -

2021

contro

R. - CONSTGLIO NAz

TONATX DELLE

RiERCHE, in per 132/ -gen& di PresidentC?. pro l_eMpeLe, 1r4pp«WZ-2entuLe) 0 01 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 222/2014 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 105/2014 + altri;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. A T. N.R.G. 389 2015 Rilevato 1. la Corte d'Appello di Genova, in riforma delle sentenze del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto i ricorsi, ha respinto la domanda proposta da B C e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, i quali avevano convenuto in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche per chiedere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla stabilizzazione disposta dalla L. n. 296 del 2006 e la conseguente condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive correlate all'inquadramento nella diversa fascia stipendiale;

2. la Corte territoriale ha premesso che l'assunzione degli appellati era avvenuta dal CNR non a completamento dell'originaria procedura di assunzione di tenure track, secondo la quale, a mente dell'art. 8 del regolamento del personale INFM era prevista la facoltà per l'Istituto di procedere alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in caso di valutazione positiva, ma in applicazione dell' art. 1 c. 519 della I. n. 296 del 2006 che aveva determinato una nuova assunzione;

3. ha ritenuto che gli appellati, in mancanza di una specifica previsione, non potevano vantare il diritto alla valorizzazione dell'anzianità pregressa, a fini retributivi e ha escluso che essi potessero utilmente invocare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

4. ha osservato che, anche a voler riconoscere l'assoluta identità per contenuto e qualità delle prestazioni svolte, la diversità di trattamento era giustificata da una ragione oggettiva, perchè solo per le assunzioni a tempo indeterminato l'art.20 comma del d.lgs. n. 127 del 2003, richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale;

5. ha aggiunto che, ove si valorizzasse per gli stabilizzati l'intera anzianità maturata sulla base di rapporti a termine, si determinerebbe una discriminazione a contrario in quanto la medesima anzianità verrebbe ad essere valutata due volte, sia come condizione per l'accesso all'assunzione, in qualità di ricercatrice a tempo indeterminato, sia ai fini della progressione professionale;
N.R.G. 389 2015 6. avverso questa sentenza B C e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali il C.N.R. ha resistito con tempestivo controricorso. Considerato 7. con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., "violazione e falsa applicazione del D.LGS. n. 368 del 2001, art. 6, nonchè del principio di non discriminazione ex Accordo quadro CES UNICE e CEEP del 1999 da cui scaturisce la direttiva 1999/70/CE, clausola 4.1 e 4.3";
asseriscono, in sintesi, che ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle conseguenti maggiorazioni economiche, non può costituire ragione oggettiva la diversità delle forme di reclutamento perchè, come evidenziato dalla Corte di Giustizia in fattispecie analoga, occorre avere riguardo alle funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro e l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, in danno dei dipendenti assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, non può mai giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente ed in ogni circostanza la valorizzazione del servizio prestato in qualità di lavoratore a tempo determinato;

8. con il secondo motivo, formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo, i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale, ai sensi dell' art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, perchè non ha considerato i titoli vantati da ciascuno di essi ricorrenti, alli atto della chiamata diretta (il M) e all'atto della ammissione alla selezione pubblica di cui ai bandi INFM (gli altri ricorrenti);
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