Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/10/2022, n. 30383
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26497/2015 R.G. proposto da FALLIMENTO DELL'I.S.M.E.A. S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. Ga- briele Palazzotto, rappresentatoe difeso dall ' Avv. G B C , con domicilio eletto in Roma, viaVicenza, n. 26 , presso lo studio dell ' Avv. Giu- seppe Fabio;–ricorrente – contro B F, rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano Venuti Pelle- grino e A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaAquileia, n. 12 ;–controricorrente – e CONSENTINO CARLA, rappresentata e difesadall'Avv. A V , con domi- cilio eletto in Roma, viaVal di Lanzo, n.79, presso lo studio dell'Avv. G I Q;–controricorrente – e CONSENTINO FRANCESCO, CONSENTINO ANTONIO e CONSENTINO RO- BERTO;–intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1439/15, depositata il 3 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere G M. FATTI DI CAUSA 1. Il curatore del fallimento dell'I.S.M.E.A. S.r.l. convenne in giudizio Gio- vanni Anca, già amministratore unico della fallita, e F B, B G e F C, già componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società, in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare o, in via su- bordinata, nella misura di Euro 5.200.000, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda, l'attore riferì che dalla documentazione con- tabile di I.S.M.E.A. emergevano numerose irregolarità e falsità poste in es- sere dall'amministratore con l'avallo dei sindaci, al solo fine di dissimulare la reale situazione economico-patrimoniale della società, di evitare la denuncia di completa erosione del capitale sociale e l'applicazione delle misure di cui all'art. 2477 cod. civ. e di occultare alcune operazioni poste in essere in frode alla compagine sociale e ai creditori. Si costituirono il Barbera, il Giacalone ed il Consentino, ed eccepirono la nullità della citazioneper mancata indicazione delle violazioni rispettivamente loro addebitate e la prescrizione del diritto al risarcimento, chiedendo il rigetto della domanda anche nel merito, ed in subordine la reciproca condanna alla rivalsa delle somme versate non riconducibili alla rispettiva responsabilità. 1.1. Con sentenza del 30 gennaio 2009, il Tribunale di Marsala accolse la domandaproposta dal curatore, condannando i convenuti in solido al paga- mento della somma di Euro 4.960.292,36, oltre interessi e rivalutazione;ac- certò inoltre la pari responsabilità dei convenuti, condannando l'Anca a riva- lere il Giacalone, il Barbera ed il Consentino nella misura del 25% ciascuno, il Barbera ed il Consentino a rivalere il Giacalone nella misura del 25% cia- scuno ed il Giacalone a rivalere il Barbera ed il Consentino nella misura del 25% ciascuno. 1.2. Lasentenza, impugnata dai tre componenti del collegio sindacale, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Palermo che , con sen- tenza del 3 ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo,l'ap- pello incidentale proposto dal Giacalone,mentre ha accolto gli appelli del Bar- bera e del Consentino, rigettando la domanda proposta dal curatore nei loro confronti. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità dell'atto di citazione, in quanto recante una descrizione sia pure generica delle condotte illecite contestate, ritenendo invece inammissibile la denuncia del vizio di ultrapetizione, le cui ragioni erano rimaste imprecisate. Premesso inoltre che, in quanto riconducibile all'art. 146 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ed all'art. 2394 cod. civ., l'azione di responsabilità era soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalmanifestarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, da accertarsi sulla base di fatti sintomatici di assoluta evidenza, ha ritenuto infondata la relativa ecce- zione,osservando che l'onere di provare la preesistenza al fallimento di tale stato d'insufficienza, incombente al convenuto, non era stato adempiuto, non essendo stato dimostrato l'esatto momento in cui l'insufficienza patrimoniale era divenuta pienamente conoscibile all'esterno. Quanto alla responsabilità dei sindaci, premessoin via generale che l'ob- bligo di vigilanza posto a carico degli stessi non è limitato al mero controllo contabile, ma si estende anche al contenuto della gestione, eprecisato che tale controllo dev'essere accurato e penetrante con riguardo a qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, nonché esteso alla legittimità sostan- ziale dell'attività sociale, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la respon- sabilità era riconducibile all'art. 2407, secondo comma, cod. civ. ed aveva come presupposti la violazione dei doveri istituzionali dei sindaci, il danno derivatone per la società, i creditori sociali, i soci o i terzi e la sussistenza del nesso di causalità tra il difetto di vigilanza edil pregiudizio arrecato. Ciò posto, e rilevato che la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione precludeva l'accertamento del nesso causale, la cui prova spetta all'attore, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenutala sen- tenza di primo grado, sulla base della relazione predisposta dal c.t.u. nomi- nato in quella fase, reputando più convincente quella depositata dal c.t.u. nominato in appello, da cui emergeva che il danno lamentato non era impu- tabile ai sindaci. Ha osservato al riguardo che a) la sopravvalutazione delle rimanenze accertata fino all'anno 2002 non era rilevabile dall'organo di con- trollo, in quanto fondata sulle valutazioni di tecnici esperti, in ragione della specifica attività svolta dall'ISMEA, b)l'appostazione del credito nei confronti della Rimural nel bilancio relativo all'anno 2002 risultava corretta, c)i sindaci erano in grado di verificare astrattamente soltanto l'inesigibilità dei crediti nei confronti della Grappolo d'Oro, della Cantina Sociale Biesina S.c.r.l. e dell'A- zienda Agricola Torresalsa, d) l'inesistenza delle operazioni poste a fonda- mento delle registrazioni tra i costi delle fatture emesse dalla M M S.r.l. , supportate da regolari bolle di accompagnamento e pagate mediante assegni addebitati nei conticorrenti della società fallita, era emersa soltanto a seguito d'ispezioni e verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato l'inesistenza e l'inattività della predetta società. Precisato inoltre che, come accertato dal c.t.u.,lo stato d'insufficienza patrimoniale con azzeramento del capitale sociale si era verificato soltanto alla fine dell'anno 2003, e solo nell'anno 2004 si erano verificati fatti tali da far emergere l'intenzione dell'amministratore di portare la società al falli- mento, la Corte ha osservato che il collegio sindacale aveva immediatamente invitato l'amministratore a porre a sua disposizione la documentazione ne- cessaria per il controllo delle esposizioni ed a convocare l'assemblea straor- dinaria, dando poi atto di non aver ricevuto la predetta documentazione e verbalizzando la rilevante esposizione debitoria della società, nonché presen- tando al Tribunale ricorso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. Constatatainfine l'impossibilità d'indi viduare momenti specifici in cui i sindaci avrebbero dovuto rilevare la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e/o l'insufficienza patrimoniale, e quindi il compimento di operazioni vietate, ha ritenuto comunque non condivisibile la quantificazione del danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente al momento del reale scioglimento della società e quello accertato alla data del fallimento, osservando che i sindaci sono tenuti a rispondere esclusivamente dei danni che costituiscono conseguenza diretta ed immediata della loro con- dotta inadempiente, dal momento che lo sbilancio patrimoniale può derivare da molteplici cause, non necessariamente riconducibili ad un comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società.
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