Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2020, n. 8080
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1.Con sentenza n. 1880/35/2016, depositata il 25.10.2016, la CTR della Toscana rigettò l'appello proposto dall'avv. L.F. nei confronti del Consorzio di Bonifica Grossetana avverso la sentenza della CTP di Grosseto - la quale aveva respinto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2012 - affermando che la riscossione mediante ruolo resa possibile dal R.D. n. 215 del 1933, art. 21, non era stata abrogata dalla L. n. 246 del 2005, art. 14. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste il consorzio di bonifica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato in prossimità dell'udienza memorie difensive.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Con il primo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4), per motivazione apparente, avendo il decidente omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e le ragioni per le quali sono state ritenute fondate le specifiche censure.
3. Con la seconda censura, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 246 del 2006, art. 14, comma 14 e comma 14 ter, nonchè del D.Lgs. n. 174 del 2009, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'art. 21 cit., non fosse stato abrogato dalla successiva L. n. 246 del 2005, atteso che all'interno dell'elenco delle disposizioni rimaste in vigore non è ricompreso il disposto dell'art. 21 cit..
Nell'illustrazione di detto secondo motivo, il ricorrente ribadisce che i giudici regionali non abbiano tenuto in debito conto le argomentazioni difensive proposte in appello.
4. La prima censura non merita accoglimento, avendo la CTR chiaramente affermato che l'art. 21 cit., non poteva ritenersi abrogato dalla L. n. 246 del 2005, anche alla luce delle pronunce della Corte.
La circostanza che detta decisione faccia riferimento a riscossione mediante ruolo di annualità antecedenti al 2005, non incide sulla adeguatezza della motivazione.
5.La seconda censura è destituita di fondamento.
5.1 La L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14, stabilisce che: Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 4, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117 Cost., comma 3. Ai sensi del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, ai fini e per gli effetti della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni, nel D.Lgs., Allegato 1, sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.
Tra queste non è annoverato il R.D. n. 215 del 1933.