Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2016, n. 25977
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'imposta di registro pagata, in nome proprio, dalla procuratrice di alcuni attori risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni, per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio, spetta alla giurisdizione del giudice tributario, atteso che nessun indebito di diritto comune è ravvisabile, dovendosi, così, escludere la sussistenza dei presupposti per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo contestazione sia sull’esistenza del debito da rimborso, sia sulle modalità e sulle procedure per ottenerlo.
Sul provvedimento
Testo completo
2597 7/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposta di registro - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE adempimento del terzo - SEZIONI UNITE CIVILI rimborso - giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del giudice tributario Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. R.G.N. 28997/2015 Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Cron.25977 Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Sezione Rep. Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione Ud. 15/11/2016 Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione PU Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. ULIANA ARMANO Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28997-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2016 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI tempore, 708 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro са PI IA, elettivamente domiciliata in ROMA, CASSAZIONE, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI rappresentata e difesa dagli avvocati PIERINA CARRATU' e COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO, per delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 5136/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;
udito l'Avvocato Paolo GRASSO per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. со Pagina 1 di 4
Fatti di causa
. La controversia concerne l'azione monitoria proposta dinanzi al giudice di pace nei confronti dell'Agenzia delle entrate dalla procuratrice di attori, risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta da lei versata in nome proprio per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio. In primo grado il giudice adito ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Agenzia e, in secondo grado, il tribunale ha rigettato l'appello dell'ufficio anzitutto affermando la giurisdizione ordinaria e facendo leva poi, nel merito, sulla circostanza che il rimborso è stato chiesto dal soggetto cui è riferibile il pagamento. Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la controparte reagisce con controricorso. L'Agenzia deposita altresì memoria. Ragioni della decisione. 1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l'Agenzia lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. in ragione della motivazione meramente apparente della sentenza impugnata. Queste sezioni unite hanno già chiarito