Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2019, n. 37177
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIGLIA FILIPPO nato a BRIATICO il 08/02/1960 avverso l'ordinanza del 09/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di C udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. B G, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. N F ricorre avverso l'ordinanza del 9/04/2019 del Tribunale di Catanzaro che ha parzialmente accolto la richiesta di riesame presentata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 1 aprile 2019, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai fatti di cui ai reati di detenzione di arma clandestina, (pistola cal. 7,65 e munizioni) ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo d), e ricettazione della stessa, ai sensi dell'art. 648 cod. pen (capo e), commessi in Briatico (VV) Fraz. S. Leo, località Farci. Il Tribunale di Catanzaro ha concesso gli arresti domiciliari ed ha evidenziato che gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria avevano consentito di identificare il luogo oggetto di perquisizione nella particella catastale intestata e in uso a N;che dalla disamina delle mappe catastali si evinceva che il luogo di ritrovamento dell'arma si poneva esattamente al confine della sua proprietà, circostanza che, indipendentemente dalla proprietà formale della specifica porzione di terreno, evidenziava che lo spazio in questione era a soli tre metri dal muro perimetrale dell'abitazione dell'indagato, in una busta di plastica asciutta, nonostante il maltempo delle ore precedenti, sotto un albero di limone di cui N riconosceva la proprietà;che, pertanto, N poteva effettuare un controllo diretto sulla porzione di terreno in oggetto;che di conseguenza era molto probabile che l'arma, rinvenuta in ottime condizioni nonostante il maltempo, era stata di recente spostata dall'interno dell'abitazione;che le argomentazioni offerte a discolpa dall'indagato - che aveva disconosciuto il possesso dell'arma - non apparivano condivisibili, in quanto le circostanze a discolpa descritte per la presenza di un'ulteriore arma in altro terreno adiacente, si riferivano ad un luogo nella disponibilità del figlio, Salvatore N;che, pertanto, doveva ritenersi configurabile anche il delitto di ricettazione, atteso che N aveva ricevuto, o direttamente acquistato, l'arma clandestina, nella consapevolezza della sua provenienza illegale;che sussistevano le esigenze cautelari, in ordine al pericolo di commissione di reati della stessa indole, ovvero mediante il ricorso alle armi, posto che l'alterazione della pistola, al fine di impedirne il riconoscimento, denotava una peculiare spregiudicatezza nell'accettare o nell'acquistare tali beni;che l'indagato aveva a disposizione cospicui apprezzamenti di terreno, presso i quali poter detenere analoghi beni;che, a seguito degli accertamenti della polizia giudiziaria, erano state ritrovate anche altri armi e numerose munizioni nel terreno in uso al figlio, ma di proprietà dell'indagato, circostanza che rappresentava come il suo nucleo familiare poteva costituire un riferimento per la detenzione delle armi;che era possibile ritenere proporzionata e idonea al contenimento delle esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terzi soggetti, limitazione necessaria a inibire i contatti con i contesti illeciti di riferimento, nonché a precludere la commissione di ulteriori condotte di occultamento delle armi;che le prescrizioni meno incisive di un'eventuale misura non custodiale apparivano insufficienti a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.
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