Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2010, n. 3876
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A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Presidente -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. sul ricorso (iscritto al n. 14233/06 di RG) proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in Roma al Viale dei Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. M S che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. L M B (del Foro di Venezia), in forza della "procura speciale... di incarico professionale... come da atto dell'Ufficiale rogante presso il Servizio Contratti e Gestioni Generali... datato 20 aprile 2006";
- ricorrente -
contro
(1) la s.p.a. Società Edison, con sede in Milano al Foro Bonaparte n. 31, in persona del "suo General Counsel e legale rappresentante pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 15 presso lo studio dell'avv. M M che la rappresenta e difende, insieme con gli avv. M B e S V (del Foro di Milano), in forza della procura speciale rilasciata a margine del controricorso;
(2) il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato), in persona del Ministro pro tempore;
(3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), in persona del Ministro pro tempore;
entrambi i Ministeri elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e li difende ope legis;
- controricorrenti -
(4) la s.p.a. ENEL, con sede Roma al Viale Regina Margherita n. 137;
(5) la s.p.a. ENEL Produzione, con sede Roma al Viale Regina Margherita n. 125;
- intimate -
nonché
2. sul ricorso incidentale (iscritto al n. 20563/06 di RG) proposto dalla s.p.a. EDISON, ut supra rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
(1) la Provincia Autonoma di Trento;
(2) il Ministero delle Attività Produttive;
(3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti come sopra rappresentati e difesi;
- intimati -
(4) la s.p.a. ENEL;
(5) la s.p.a. ENEL Produzione;
- intimate -
entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 13/2006 depositata il 13 febbraio 2006 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009 dal Cons. dr. Michele D'ALONZO;
sentito l'avv. Amedeo ELEFANTE (dell'Avvocatura Generale dello Stato), per i Ministeri;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.p.a. Società Edison, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla s.p.a. ENEL ed alla s.p.a. ENEL Produzione, la Provincia Autonoma di Trento - premesso che: (1) la spa EDISON (già spa SELM) era subentrata nella titolarità della "concessione di grande derivazione dr acqua pubblica a scopo idroelettrico... dal fiume Noce (impianto di Mezzocorona)" scadente il 18 gennaio 1986 e prorogata "di diritto" sino al 3 settembre 1987;
2) avendo quella società (a) comunicato (29 settembre 1982) ai competenti Ministeri nonché all'ENEL che detto impianto ("ai sensi della L. n. 529 del 1982, art. 2, comma 4") "era suscettibile di potenziamento" e (b)
presentato (11 luglio 1985) "lo studio di fattibilità", "con D.I. 22 febbraio 1988, n. 392" era stato autorizzato "' esercizio provvisorio dell'impianto";
(3) "con convenzione del 13 febbraio 1990 ENEL riconosceva la conformità del progetto... al disposto della L. n.529 del 1982, art. 3, nonché la determinazione dell'indice di
miglioramento... e di conseguenza rinunciava alla facoltà di subingresso nella relativa concessione";
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