Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17904
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Ai fini della valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere alla sospensione cautelare facoltativa del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, assume un rilievo essenziale la gravità della contestazione, alla quale innanzitutto è correlata la compatibilità della permanenza nelle funzioni, mentre non può considerarsi determinante la prospettiva di un imminente trasferimento dell'incolpato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. S S - Primo Presidente f.f. -
Dt. E A - Presidente di Sezione -
Dt. M A - Consigliere -
Dt. F F - Consigliere -
Dt. F M - Consigliere -
Dt. M D C L - Consigliere -
Dt. S S - Consigliere -
Dt. A A - Consigliere -
Dt. T S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4596/2009 proposto da:
L.A. (nato a (omesso) ), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 5/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dt. S T;
udito l'Avvocato M C;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dt. N V, che ha concluso petì il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza pronunciata in camera di consiglio in data 10 gennaio 2009, depositata il 22 gennaio 2009, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, accogliendo la richiesta formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del Dt. A..L. , all'epoca dei fatti
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omesso) (ed al momento della decisione sostituto procuratore presso il medesimo ufficio), incolpato nei seguenti termini:
A) dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.109, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a), per aver
gravemente mancato al proprio dovere di diligenza in quanto, informato il giorno stesso dell'evento, di un grave incidente verificatosi il (omesso) nella sala operatoria dell'ospedale di (omesso) durante un intervento di appendicectomia alla sedicenne F..M. (a seguito del quale (la stessa) è
deceduta in data (omesso) ) in conseguenza di un guasto dell'impianto elettrico, ometteva di informarne il Dt. G.F. , magistrato di turno per le urgenze, e di adottare le misure necessarie a preservare lo stato dei luoghi da interventi volti ad eliminare le tracce delle cause del guasto, interventi realmente effettuati nei due giorni successivi;
in tal modo il Dt. L. arrecava un indebito vantaggio ai responsabili dell'evento ed un ingiusto danno alla vittima e ai suoi congiunti;
B) dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.109, art. 4, lett. d), in relazione all'art. 479 c.p., per avere
nell'ambito del procedimento penale per il fatto di cui al capo A), sentito a sommarie informazioni testimoniali il Dt. S.M. , primario ortopedico dell'ospedale di (omesso) , omettendo di far verbalizzare quanto da lui riferito circa la diretta constatazione di lavori di modifica che si stavano effettuando all'impianto elettrico della sala operatoria in data (omesso) ;
tale condotta, integrante gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico, ha leso gravemente la sua immagine di magistrato dirigente la procura di (omesso) ;
C) dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.109, art. 4, lett. d), in relazione all'art. 378 c.p., per aver, con
le condotte descritte nei capi che precedono ed impedendo al sostituto procuratore della Repubblica Dt. G. di procedere intorno alle ore 14 del (omesso) all'ispezione della sala operatoria con la collaborazione dei NAS dei Carabinieri (ispezione poi effettuata nel pomeriggio della stesso giorno con un tecnico individuato dal Dt. L. ), aiutato i responsabili del fatto ad eludere le investigazioni dell'autorità;
tali condotte, integranti gli estremi del delitto di favoreggiamento, hanno leso gravemente la sua immagine di magistrato dirigente la procura di Vibo Valentia.
2.1 fatti cui si riferisce la contestazione disciplinare si erano verificati tra il (omesso) ed erano stati
segnalati al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro dal Dt. F..G. , sostituto procuratore presso il Tribunale di Vibo Valentia, con nota del 18 febbraio 2008. Si tratta degli elementi che avevano determinato la formazione di un fascicolo processuale trasmesso alla Procura di Salerno, competente ex art. 11 c.p.p., dove il Dt. L. risultava sottoposto a procedimento penale per i reati di omissione in atti d'ufficio e favoreggiamento personale per "eventuali responsabilità nella gestione del procedimento relativo alla morte di M.F. , avvenuta a seguito di intervento chirurgico effettuato presso l'ospedale di (omesso) con evento verificatosi nell'ospedale di (omesso) ".
3. L'ordinanza della Sezione disciplinare riferisce lo svolgimento della vicenda ricordando che venerdì (omesso) , nell'ospedale di (omesso) , mentre F..M. era sottoposta ad un
intervento chirurgico per appendicectomia, si era verificato un mal funzionamento dell'impianto elettrico e la paziente era entrata in coma per poi spirare il successivo (omesso)
, dove era stata trasferita d'urgenza lo stesso giorno dell'intervento. Il fatto aveva suscitato vive reazioni e forte interesse, per la giovane età della persona offesa e per la imprevedibilità di unti così drammatica evoluzione di un intervento operatorio quasi banale, e anche dagli atti delle procedura cautelare emergeva la particolare rilevanza mediatica degli avvenimenti e anche negli atti si faceva riferimento a quanto riferito dai notiziari televisivi, con interventi e valutazioni anche da parte dei diretti protagonisti istituzionali degli accertamenti.
In data (omesso) risultavano presentate due diverse segnalazioni:
una direttamente alla Procura della Repubblica da parte della Dt. P. d'ordine del direttore sanitario dell'ospedale Dt. S.P. , nella quale si faceva riferimento al guasto dell'impianto elettrico, all'arresto cardiaco e alla sottoposizione a rianimazione della ragazza;
ed una seconda presentata alla stazione dei carabinieri alle 12.42 a firma del direttore sanitario aziendale Dt. Al..Lu. , nella quale si faceva riferimento
esclusivamente all'entrata in coma della M. nel corso dell'intervento chirurgico e al suo trasferimento d'urgenza a XXXXXXX.
Il fascicolo processuale era stato formato il (omesso) a carico di ignoti per il reato di lesioni colpose e ne era stato investito il magistrato di turno Dt. G. .
Il procuratore della Repubblica si era coassegnato il procedimento il 22 gennaio 2007 ed il 29 gennaio 2008 aveva revocato la codelega a se stesso.
Secondo quanto riferito dal Dt. G. , questi, dopo essere divenuto unico assegnatario del procedimento, aveva proceduto a nuove iscrizione nel registro degli indagati ed al deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p.. All'esito di tale adempimento il Dt. Lu.Al. , indagato, aveva chiesto di essere sentito e il 12 febbraio 2008 aveva riferito a verbale di aver avuto nella stesso pomeriggio del (omesso) prima un colloquio telefonico e subito dopo un incontro con il procuratore della Repubblica, presso la cui abitazione si era appositamente recato, informandolo dettagliatamente su quanto avvenuto. Questo anticipato contatto, fino a quel momento del tutto ignorato, induceva ad una diversa lettura degli avvenimenti succedutisi nell'immediatezza dell'intervento sulla giovane M. e portava il Dt. G. ad approfondire alcuni aspetti relativi alla dinamica dei primi accertamenti istruttori ed al ruolo in essi svolto dal Procuratore della Repubblica.
Ne derivava la contestazione al Dt. L. di non aver assunto già il XX pomeriggio alcun provvedimento, e di non aver neanche avvertito tempestivamente o comunque ragguagliato il sostituto sul contenuto del colloquio. Di avere inoltre ordinato al sostituto di soprassedere alla effettuazione della programmata attività istruttoria, avviata convocando presso la stazione dei carabinieri le persone presenti all'intervento e prevedendo un sopralluogo nella sala operatoria con l'ausilio dei NAS, attività che doveva avere inizio alle ore 14 del giorno XX. Il sopralluogo sarebbe stato poi effettuato solo nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, alla presenza del Dt. L. - unitamente al sostituto dott. G. - e di un consulente tecnico da lui stesso individuato. Anche il Dt. S.P... aveva chiesto di essere ascoltato dopo il deposito ex art. 415 bis, e il 13 febbraio 2008 aveva riferito di essere stato avvertito il (omesso) dal Dt. S.M... che vi erano persone presenti in sala operatoria e di aver mandato sul luogo la Dt. P. per verificare la situazione ed identificare le persone, alcune delle quali si erano immediatamente allontanate. La Dt. P. aveva redatto una relazione in data (omesso) che era stata trasmessa dal Dt. S.M... al Dt. S.P... e nella stessa data del (omesso) consegnata in copia alla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri. Il Dt. S.P... riferiva poi di aver interpellato il direttore generale Dt. F..T. , che lo aveva tranquillizzato riferendogli che si trattava di meri controlli all'esito dei quali sarebbe arrivato sul posto il procuratore della repubblica, accompagnato da un perito. Il Dt. G. aveva proceduto perciò lo stesso 13 febbraio 2008 ad un nuovo esame del Dt. S.M... , già sentito nel corso dell'istruttoria. Tenuto presente quanto da quest'ultimo riferito, era formulabile la tesi che già dal giorno XX, un paio d'ore dopo l'intervento, gli impianti della sala operatoria erano stati ampiamente manomessi, i lavori erano andati avanti fino alla domenica successiva (giorno nel quale il procuratore aveva effettuato in serata il sopralluogo con il consulente tecnico), ed erano consistiti in una "modifica dell'impianto elettrico";
che, tuttavia, le medesime circostanze, asseritamene riferite negli stessi termini dal S.M... al Dt. L. , risultavano essere descritte in termini assai più riduttivi e parziali nel verbale da questi redatto il (omesso) .
4. La Sezione disciplinare, premesso