Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2011, n. 28842

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In tema di cause d'ineleggibilità a consigliere regionale, l'art.2, comma 1, n.7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, fa divieto di elezione ai dipendenti della Regione, salvo che si siano posti in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; per il sistema delineato dall'art.2697 cod.civ., è onere di chi denuncia la causa di ineleggibilità dimostrarla, mentre grava sulla controparte documentare, a sua volta, che detta causa era stata rimossa nel termine perentorio indicato dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2011, n. 28842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28842
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T T I 28842/ 1 1 R I D E T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso elettorale. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 6152/2011 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 28842 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UGO VITRONE - Presidente Ud. 09/11/2011 - Rel. Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO PU Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6152-2011 proposto da: LE (cod. fisc. [...]), DE IA domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI elettivamente 114/B, presso l'avvocato COLETTA SALVATORE, che lo difende unitamente agli avvocati rappresenta e PROSPERETTI MARCO, e CICENIA DONATO, giusta procura in calce del ricorso, e l'avvocato ARIETA GIOVANNI con 2011 procura speciale per Notaio dr. MARCO PAPI - Rep. n. 2806 122090 del 18.05.2011, depositata in cancelleria il 03.11.2011;
ricorrente

contro

NS AN RM;
intimato Nonché da: NS AN RM elettivamente domiciliato(cod.fisc. [...]), in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l'avvocato NARDONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUBINACCI LUCA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DE IA LE, elettivamente domiciliato in ROMA, 114/B, presso l'avvocato COLETTA VIALE MAZZINI SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PROSPERETTI MARCO, e CICENIA DONATO, giusta procura in calce del ricorso, e l'avvocato ARIETA GIOVANNI con procura speciale per Notaio dr. MARCO PAPI - Rep. n. 122090 del 18.05.2011, depositata in cancelleria il 03.11.2011;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 333/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
2 udito, per il ricorrente, gli Avvocati COLETTA, PROSPERETTI e ARIETA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;
udito, controricorrenteper il e ricorrente CICERI GIUSEPPE, con delega, 1'Avvocatoincidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, in subordine con riferimento al sesto motivo, invalidazione combinata con il secondo motivo del controricorso incidentale, in subordine trasmettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite. Dichiararsi assorbito il ricorso incidentale, dichiararsi inammissibile il controricorso incidentale condizionato. 3 Svolgimento del processo La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2011, in riforma della decisione 21 ottobre 2010 RL SO ha accolto il reclamo di Angelo dell'Unione di Centro alle candidato nelle liste elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, ed ha dichiarato QU De CI decaduto dalla carica di consigliere regionale, in quanto ineleggibile perché dipendente dalla medesima Regione. sentenza quest'ultimo ha Per la cassazione della motivi;
cui ha resistito il proposto ricorso per 6 SO con controricorso con il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno anzitutto riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza. Il Collegio deve, poi, dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso, con cui il De CI ha invocato la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello omesso di correggere il risultato delle elezioni, come prescritto dall'art.84 d.p.r. 570 del 1960, sostituendo al nominativo proprio dichiarato 4 decaduto, quello del candidato avente diritto: sia per l'evidente difetto di interesse del ricorrente a conseguire siffatta statuizione -alla cui omissione non collega alcuna sanzione di peraltro la norma nullità- essendo egli in questo giudizio parte resistente interessata esclusivamente ad evitare la pronuncia di decadenza dall'elezione;
sia perché nessun pregiudizio o incertezza possono derivare dall'omissione al corretto svolgimento delle operazioni elettorali ed alla completezza degli organi che risultino al riguardo l'art.8 della legge eletti, disponendo Reg. Campania che in caso in cui si renda vacante un seggio, questo viene attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto..." Inammissibile è pure il secondo motivo, con cui il ricorrente, dichiarando di reiterare l'eccezione al riguardo proposta in primo grado, deduce che il SO ha omesso di documentare la propria legittimazione costituita ai sensi dell'art.82 d.p.r. dalla sua qualità di "cittadino elettore del comune". I l Tribunale, infatti, non ha accolto siffatta prospettazione, dichiarando inammissibile l'azione del SO perché anteriore alla proclamazione degli eletti sul Bollettino della Regione (pag.2 sent.);
per cui per 5 il disposto dell'art.346 cod. proc. civ. il ricorrente cui l'esito del giudizio era stato favorevole, aveva l'onere di riproporre nel giudizio di appello la relativa questione implicitamente respinta o ritenuta assorbita, o comunque non esaminata dal Tribunale (Cass. 11929/1998);
laddove di tale riproposizione (non prospettata neppure dal De CI) non vi è cenno nella sentenza impugnata con la conseguenza che il ricorrente è incorso nella presunzione di rinuncia, e quindi nella decadenza stabilita dalla norma. Con il terzo motivo, che si articola in più censure, il De CI, deducendo violazione degli art.82 d.p.r. 570 del 1960 e 331 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata:a)di avere concesso al SO termine per la notifica del ricorso al Consiglio regionale senza nonconsiderare che la seconda di

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