Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2016, n. 23300

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In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2016, n. 23300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23300
Data del deposito : 16 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

23300/16 E REPUBBLICA ITALIANA T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Militare vittima del Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - dovere Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - I'd 13.09 2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - PU R.GN. 11782/2014 Presidente Sezione - Dott. ANGELO SPIRITO - GRON 3300 Rep. Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Pres. Sezione - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione - Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente Sezione - Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente h SENTENZA sul ricorso 11782-2014 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso JAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis. 450 16

- ricorrente -

contro

RD IE, AR CA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA BAVA, per delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 63/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
uditi gli avvocati Massimo GIANNUZZI per l'Avvocatura Generale dello Stato ed Andrea BOVA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO LACOVIELLO, che ha concluso per la competenza del giudice amministrativo. Ragioni della decisione 1. LO AR e RI RA, genitori ed eredi del militare in ferma prolungata AR AR deceduto per una rarissima forma tumorale, il rabdomiosarcoma, nell'ottobre del 2000, all'età di ventisette anni, dopo essere stato più volte impiegato in operazioni in zone di guerra (in particolare in Somalia e Bosnia), convennero in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 2005. 2. Il Tribunale di Mantova, giudice del lavoro, accolse il ricorso.

3. Il Ministero della difesa propose appello. Ric. 2014 n. 11782 sez. SU - ud. 13-09-2016 -2- 4. La Corte d'appello di Brescia lo respinse e condannò il ricorrente al pagamento delle spese.

5. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

6. Gli intimati si sono difesi con controricorso e memoria per l'udienza.

7. Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione dell'art. 1079 del d.p.r. n. 90 del 2010, nonché dell'art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206 del 2004 e 3 e 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché 7, comma 5, e 133, lett. c), c.p.a.

8. Si sostiene che non sono sarebbero state esaminate le deduzioni attinenti alla discrezionalità dell'amministrazione nei casi previsti dagli artt. 1078 - 1084 d.p.r. 90/2010, con riferimento alle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio, il che escluderebbe la sussistenza di un diritto soggettivo. Con la conseguenza che, essendo deceduto un militare in carriera, la controversia spetta al giudice amministrativo in virtù della riserva di giurisdizione ex art. 3 e 63 d. lgs. 165 del 2001 per le controversie in materia di rapporto d'impiego dei militari, che rientrano nel personale non contrattualizzato.

9. La tesi non può essere condivisa, in quanto l'analisi della disciplina dimostra che si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza. 10. La normativa di

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