Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 5237

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Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio. Invero, sia il diritto interno (art. 315 bis cod. civ.; art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che quello sovranazionale (artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77) ricomprende l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali, attraverso le quali viene perseguito il suo diritto superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 5237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5237
Data del deposito : 5 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, n. 6551, nello studio dell'avv. RUO M GNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. S B, giusta procura speciale a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
B.M. elettivamente domiciliata in Roma, VIA Michele Mercati, n. 17/A, nello studio dell'avv. CESCHINI ROBERTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;



- controricorrente -


e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE;



- intimati -


avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze, depositato il 18 settembre 2012, n. 1481/12 V.G.;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 15 ottobre 2013 del consigliere Dott. P C;

sentito per il ricorrente l'avv. M G R;

sentito per la controricorrente l'avv. Roberta Ceschini;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Firenze ordinava il rientro immediato della minore P.C. negli Stati Uniti d'America, e più precisamente in New York - New York, presso la madre B.M. , condannando il padre al
pagamento delle spese processuali.
1.1 - Venivano preliminarmente richiamate le tappe salienti di un conflitto giudiziario aspro e complesso, evidenziandosi che B.M. e P.G. avevano contratto matrimonio nel 1999 a New York, dove era nata, il (OMISSIS) , la figlia C. . Trasferitisi in Italia, nell'anno 2004 i coniugi si erano separati, e la predetta minore era stata affidata in via esclusiva alla madre. 1.2 - Successivamente, anche a seguito delle intervenute modifiche legislative, era stato disposto l'affidamento condiviso di P.C. , la quale rimaneva collocata presso la madre in New York. 1.3 - Tale statuizione veniva confermata successivamente dal Tribunale di Pisa, che a un certo punto, avendo il padre trattenuto la figlia in Italia dopo un periodo di visita, disponeva la riconsegna della predetta minore alla madre, che veniva eseguita nel marzo del 2011.
1.4 - Con sentenza depositata il 27 maggio 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, disponeva che la predetta minore venisse affidata in via esclusiva al padre. 1.5 - La Corte di Famiglia di New York, dopo aver emesso divieto di espatrio della minore il 2 agosto 2011, il successivo 30 agosto disponeva l'esecutività di detta decisione, che, tuttavia, sospendeva il successivo 9 settembre 2011, nella pendenza di un procedimento inerente all'accertamento della giurisdizione. 1.6 - In data 7 febbraio 2012 la predetta Corte statunitense declinava la propria giurisdizione in favore di quella italiana. 1.7 - Tale decisione, ritualmente impugnata, veniva sospesa in data 14 febbraio 2012, unitamente all'esecutorietà della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, poi impugnata, con ricorso per cassazione di entrambi i coniugi, nel luglio successivo. 1.8 - In data 11 giugno 2012 il P. aveva prelevato la figlia all'uscita della scuola e l'aveva condotta con sè in Italia. 1.9 - Tanto premesso, rilevava il Tribunale che, a fronte della richiesta di rimpatrio presentata all'Autorità Centrale di Washington dalla B. ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, dovesse affermarsi la natura illegale della sottrazione della figlia posta in essere dal padre, atteso che la stessa era stata trasferita dalla residenza abituale, per tale dovendosi intendere il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi. Nella specie - si osservava - era pacificamente emerso che la madre esercitasse il diritto di custodia sulla figlia, la quale viveva da tempo con lei e con una sorella a New York, dove frequentava la scuola e coltivava relazioni sociali. 1.10 - Passando all'esame degli altri requisiti richiesti dall'art. 13 della citata convenzione, che venivano congiuntamente esaminati, il Tribunale dava atto delle risultanze dell'audizione della minore, la quale, ormai tredicenne e "assolutamente in grado di esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni, gli stati d'animo e le proprie esigenze", aveva manifestato una volontà nettamente contraria al rimpatrio, desiderando rimanere con il padre.
1.11 - A tale riguardo veniva osservato che dalle risultanze processuali e dalla stessa audizione della minore non era emerso il rischio di un'esposizione a rischi psicologici, ne' a una situazione intollerabile, in quanto la predetta Cecilia in New York aveva relazioni affettive e sociali ben radicate e prive di qualsiasi anomalia, laddove la preferenza espressa per la convivenza con il padre poteva attribuirsi a una maggiore empatia con lo stesso e ad una maggiore permissività del genitore stesso, di per sè stessa contraria - in quanto ispirata a censurabili criteri educativi all'interesse della minore.
1.12 - Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la B. resiste con
controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

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