Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1987, n. 1693
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, il procedimento di ammissibilità, in quanto diretto esclusivamente ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza di specifiche circostanze giustificative della domanda di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale, è ontologicamente distinto dal procedimento di merito, ancorché ad esso teleologicamente connesso. Pertanto, le statuizioni diverse dal suddetto accertamento, eventualmente contenute (implicitamente od esplicitamente) nel decreto dichiarativo dell'ammissibilità della Azione, possono acquistare autorità vincolante di giudicato solo nei limiti in cui attengano a presupposti necessari del giudizio di ammissibilità, con l'ulteriore conseguenza, che ove si riferiscano alla Competenza del giudice adito, e alla qualità di litisconsorte di un determinato soggetto nel procedimento camerale, lasciano libero il giudice del successivo procedimento di merito di accertare la propria Competenza con riferimento al momento della domanda di merito e negare l'esigenza d'integrare il contraddittorio nei confronti di quel soggetto, se non lo ritenga parte necessaria. ( V 3078/83, mass n 427980; ( V 3286/81, mass n 413863; ( V 1967/77, mass n 385696).*
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in Mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276 primo comma cod. civ.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, citato, secondo comma). ( V 1754/68, mass n 333641).*