Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2019, n. 19275
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA LI PE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 31/01/2018 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/se>te le conclusioni del PG -?eit,e.116 VA „e! e Letta la requisitoria del procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc., dott.Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto, emesso in data 25/03/2016, il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure Prevenzione, rigettava l'opposizione al provvedimento di rigetto, emesso dalla medesima sezione in data 25/03/2016, dell'istanza di revoca, presentata da MP IU US, di un sequestro di un immobile, situato in Settimo Milanese, e di somme di denaro, riconducibili al medesimo. Il Tribunale emetteva tale provvedimento, sul presupposto del mancato decorso del termine massimo di efficacia della misura ex art. 24 d.leg. 159/2011, in combinato disposto con l'art. 304, comma 6, c.p., pari ad un anno e mesi sei, ponendo in evidenza, da un lato, l'incompatibilità con tale istituto, riconducibile alle misure di sicurezza di natura reale, dei termini massimi di custodia cautelare personale e, sotto altro profilo, le sospensioni intervenute nel procedimento, a seguito di ripetute stanze di ricusazione del collegio giudicante, presentate dal MP.
2. MP, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui, dopo aver dato atto dell'esattezza dell'impostazione, fondata sull'incompatibilità con l'istituto in questione dei termini di custodia cautelare personale, ha ribadito l'intervenuto decorso del termine massimo di efficacia della misura,