Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/07/2023, n. 22798
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In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20426/2021 Numero sezionale 2695/2023 Numero di raccolta generale 22798/2023 Data pubblicazione 27/07/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE ALDO CARRATO Presidente RICCARDO GUIDA Consigliere Rel. R.G. N. 20426/2021 FEDERICO VINCENZO AMEDEO ROLFI Consigliere CC – 12/07/2023 CESARE TRAPUZZANO Consigliere VALERIA PIRARI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20426/2021 proposto da: ORDINE ARCHITETTI IMPERIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago 9, presso lo studio dell'avvocato Michele Pontecorvo ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Cannizzaro ([...]). - Ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA, GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI. - Intimati – Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 35/2021 depositata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 12 luglio 2023. Numero registro generale 20426/2021 Numero sezionale 2695/2023 Numero di raccolta generale 22798/2023 Data pubblicazione 27/07/2023 Rilevato che:
1. il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ordine degli Architetti di Imperia avverso l'ordinanza-ingiunzione, formatasi ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018, in seguito alla contestazione di violazioni in materia di trattamento di dati personali (artt. 161 e 162 comma 2- bis, d.lgs. n. 196 del 2003 – c.d. Codice della Privacy), perché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio e in mancanza di produzione di nuove memorie;
2. l'Ordine degli Architetti di Imperia ricorre, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Imperia. Il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono rimasti intimati. Il P.M., nella persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che:
1. con l'unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 10, comma terzo, D.lgs. n. 150/2011 e connesso error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per motivazione apparente sulla prospettata questione di legittimità costituzionale»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, omettendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, e trascurando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 22/09/2017, n. 22080, ha dichiarato 2 di 7 Numero registro generale 20426/2021 Numero sezionale 2695/2023 Numero di raccolta generale 22798/2023 Data pubblicazione 27/07/2023 inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali benché l'opposizione fosse stata depositata entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento scaturita dalla medesima ordinanza-ingiunzione formatasi secondo la procedura prevista dall'art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018. Da una diversa angolazione giuridica, si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che disattende la prospettata questione di legittimità costituzionale del secondo e del quarto comma dell'art. 18, senza soffermarsi sui plurimi rilievi di incostituzionalità del disposto normativo, ampiamente illustrati dall'Ordine professionale;
1.1. Detto motivo di ricorso, nella sua ampia articolazione, non è fondato;
1.2.