Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 3817

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In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi,, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 3817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3817
Data del deposito : 17 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. Z V - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4586 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto da:
M M, MARCELLINI MARIANGELA E BECATTINI MARIA GRAZIA, quali eredi di marcellini maro, elettivamente domiciliati in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 5, presso l'avv. Tonachella Aedeo che, con l'avv. V C, li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.

- ricorrenti -

contro
HOME SHOPPING EUROPE BROADCASTING s.p.a. (nuova ragione sociale di VALLAU ITALIANA PROMOMARKET s.r.l.), con sede in Fiumicino (Roma), in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti p.t. ing. F M e D G F, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Belloni n. 88, presso l'avv. P G, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, prima sezione civile, n. 1252, del 4 giugno - 13 settembre 2004. Udita, all'udienza del 12 novembre 2009, la relazione del Cons. Dr. F F.
Uditi l'avv. Antonella Barbieri, per delega dell'avv. Prosperetti, per il controricorrente, il P.M. Dr. LECCISI Giampaolo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 13 agosto 2002, rigettava la domanda proposta da maro marcellini nei confronti della s.r.l. Vallau Italiana Promomarket, per il pagamento di L. 4 64.694.258 quale compenso residuo per i diritti d'autore ancora dovutogli a integrazione della somma mensile di L.

3.000.000 oltre IVA, versata ad una società e destinata all'istante, per effetto d'un contratto scritto concluso dalle parti, avente ad oggetto l'attività dell'attore, svolta nell'ideazione e esecuzione di programmi televisivi prodotti e trasmessi dalla convenuta. Ad avviso del primo giudice era valida la previsione, nel contratto di cui sopra, di un compenso minore rispetto a quello previsto dalle tabelle SIAE, per le attività oggetto dell'accordo, non essendo tali tabelle imperative ed essendo disponibili i diritti in esse regolati anche per somme minori;
pertanto il versamento mensile erogato, come confermato dai testi escussi, doveva ritenersi comprendere il corrispettivo di tutte le prestazioni del M.
L'appello degli eredi dell'attore, deceduto nelle more, M Massimiliano e Mariangela e Maria Grazia B, impugnava la sentenza di primo grado, per avere ritenuto che il compenso fissato in contratto coprisse anche i diritti d'autore per le sceneggiature e i testi delle trasmissioni televisive della emittente "Rete Mia" di proprietà di controparte e non la sola "realizzazione" di esse da maro marcellini quale attore e protagonista dei programmi, nessun rilievo avendo il fatto che egli fosse collaboratore stabile o "consulente" della emittente televisiva, come previsto in contratto.
Secondo gli appellanti, dalla prova testimoniale assunta erroneamente il Tribunale aveva dedotto che il corrispettivo concordato fosse comprensivo di quanto dovuto per diritti d'autore, che invece non era stato interamente corrisposto, per cui erano dovute le differenze pretese.
A tale gravame ha resistito la Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a., succeduta alla originaria convenuta, e l'appello è stato rigettato con sentenza del 13 settembre 2004, notificata il 30 dicembre successivo, della Corte d'appello di Firenze. La Corte di merito non solo ha considerato valido il contratto di cui sopra da leggere nei sensi indicati dal tribunale, ma ha ritenuto "alquanto dubbio che i programmi ideati dal M" potessero considerarsi "opere dell'ingegno ... come tali ... tutelate dalla legge sul diritto d'autore", perché privi di "interesse culturale" e contenenti "divagazioni demenziali" del dante causa degli appellanti nei programmi ideati, definito nel contratto "consulente" della controparte (le parole tra virgolette sono alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Le idee del M prevedevano infatti trasmissioni, la cui ideazione non esprimeva alcuna creatività sia pure soggettiva, essendo l'andamento del programma rimesso alla improvvisazione e alla capacità di attore, interprete e protagonista dello stesso ideatore, come poteva rilevarsi dalla descrizione di alcune di tali ideazioni, con la previsione dei titoli e il richiamo a dialoghi improvvisati del presentatore-protagonista con gli spettatori in studio, i telespettatori o soggetti incontrati in strada e coinvolti in scherzi o nella soluzione di indovinelli.
L'appello era quindi rigettato e le spese del secondo grado erano poste a carico degli appellanti M e B che, per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso di tre motivi, notificato il 15 febbraio 2005, cui ha replicato con controricorso, notificato il 24 marzo 2005, la Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 110 e dell'art. 2581 c.c., dalla sentenza
impugnata, per avere negato il carattere creativo delle opere di marcellini maro e la tutelabilità dei suoi diritti quale autore dei programmi televisivi utilizzati da controparte, in applicazione della norme che precedono e che si pretendono disapplicate. La L. n. 633 del 1941, art. 1, specifica che sono opere dell'ingegno quelle appartenenti "alla letteratura, alla musica ... al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" ed è norma che, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, tutela la creatività in senso soggettivo a differenza di quanto accade nell'invenzione, non occorrendo quindi, per domandare i diritti di utilizzazione di tali opere, una creazione oggettiva, assolutamente originale e nuova, ne' potendo escludersi tale tutela per avere l'opera un contenuto minimo o fondato su nozioni modeste o elementari (si cita in ricorso Cass. 11 agosto 2004 n. 15496). La Corte di merito avrebbe dovuto dedurre dallo stesso contratto concluso dalle parti per iscritto, il trasferimento della titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle opere di ingegno del M alla emittente appellata, la quale per essi doveva versare il residuo

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