Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2022, n. 03636
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MODA SRL avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere G R;
lette le conclusioni del PG N L che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Moda S.r.l. avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze presentate dalla società. A seguito della condanna definitiva di R M, il Tribunale di Cagliari aveva confiscato un immobile sito in comune di Fiumicino, in precedenza sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., per un valore di euro 422.400,00. Il sequestro penale era stato trascritto il 16/8/2010. In precedenza, Unipol Banca aveva promosso azione di . esecuzione immobiliare che era proseguita in pendenza del processo penale e si era conclusa con la vendita dell'immobile a Moda S.r.l. nel 2017. Il pignoramento era stato trascritto il 5/2/2013. L'ordinanza opposta aveva preso atto del conflitto tra l'aggiudicatario Moda s.r.l. e lo Stato, divenuto proprietario in forza della confisca;
il Tribunale rilevava che, rispetto al terzo acquirente in forza di esecuzione immobiliare, l'anteriorità dell'iscrizione del credito ipotecario rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo penale non aveva rilievo, riguardando unicamente la posizione del creditore procedente a tutela del suo diritto di credito senza essere, quindi, trasferibile al terzo acquirente. Doveva trovare applicazione l'art. 2915 cod. civ., poiché il sequestro penale era stato trascritto anteriormente al pignoramento;
né l'aggiudicatario aveva sostenuto di non avere avuto conoscenza del sequestro penale, che, comunque, era in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza;
in definitiva, la confisca in sede penale era opponibile all'aggiudicatario. In sede di opposizione, Moda S.r.l. aveva sostenuto l'erroneità dell'equiparazione tra creditore pignorante e aggiudicatario, in quanto solo il primo poteva accettare il rischio di un'eventuale trasformazione del sequestro penale preventivo in confisca;
l'estensione dell'effetto all'aggiudicatario comportava la violazione del principio della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie. Secondo l'opponente, la decisione violava anche il principio del legittimo affidamento: non poteva essere addebitata a Moda s.r.l. la mancata conoscenza del sequestro penale, perché non potevano essere equiparate la posizione del creditore procedente con quella dell'aggiudicatario, la cui buona fede doveva essere valutata in relazione al comportamento dell'Autorità Giudiziaria che aveva proceduto all'aggiudicazione del bene pur in presenza dei sequestri penali. Il terzo aggiudicatario faceva affidamento sulle decisioni del giudice dell'esecuzione. Secondo il Tribunale, non era stata effettuata alcuna indebita equiparazione tra il creditore pignorante e l'aggiudicatario, le cui posizioni sono equiparate in forza dell'art. 2919 cod. civ., con la conseguenza che allo stesso sono opponibili i diritti acquistati da terzi sul bene immobile oggetto dell'esecuzione nello stesso modo in cui lo sono nei confronti del creditore pignorante. La decisione applicava, quindi, le norme del codice civile, mentre in nessun modo erano stati violati i principi della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie e dell'affidamento. Il Tribunale osservava che, in base al disposto dell'art. 2919 cod. civ., chi intende partecipare alla vendita disposta dal giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare la sussistenza di trascrizioni pregiudizievoli.
2. Ricorre per cassazione la società Moda s.r.I., sottolineando che, con una precedente ordinanza dell'11/12/2017, era stata la Corte di appello di Cagliari ad affermare che, essendo l'iscrizione dell'ipoteca antecedente alla trascrizione del sequestro conservativo penale, il vincolo si era trasferito sulle somme ricavate dalla vendita all'incanto;
la Corte aveva anche disposto la cancellazione del vincolo. Tuttavia, il
lette le conclusioni del PG N L che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Moda S.r.l. avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze presentate dalla società. A seguito della condanna definitiva di R M, il Tribunale di Cagliari aveva confiscato un immobile sito in comune di Fiumicino, in precedenza sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., per un valore di euro 422.400,00. Il sequestro penale era stato trascritto il 16/8/2010. In precedenza, Unipol Banca aveva promosso azione di . esecuzione immobiliare che era proseguita in pendenza del processo penale e si era conclusa con la vendita dell'immobile a Moda S.r.l. nel 2017. Il pignoramento era stato trascritto il 5/2/2013. L'ordinanza opposta aveva preso atto del conflitto tra l'aggiudicatario Moda s.r.l. e lo Stato, divenuto proprietario in forza della confisca;
il Tribunale rilevava che, rispetto al terzo acquirente in forza di esecuzione immobiliare, l'anteriorità dell'iscrizione del credito ipotecario rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo penale non aveva rilievo, riguardando unicamente la posizione del creditore procedente a tutela del suo diritto di credito senza essere, quindi, trasferibile al terzo acquirente. Doveva trovare applicazione l'art. 2915 cod. civ., poiché il sequestro penale era stato trascritto anteriormente al pignoramento;
né l'aggiudicatario aveva sostenuto di non avere avuto conoscenza del sequestro penale, che, comunque, era in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza;
in definitiva, la confisca in sede penale era opponibile all'aggiudicatario. In sede di opposizione, Moda S.r.l. aveva sostenuto l'erroneità dell'equiparazione tra creditore pignorante e aggiudicatario, in quanto solo il primo poteva accettare il rischio di un'eventuale trasformazione del sequestro penale preventivo in confisca;
l'estensione dell'effetto all'aggiudicatario comportava la violazione del principio della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie. Secondo l'opponente, la decisione violava anche il principio del legittimo affidamento: non poteva essere addebitata a Moda s.r.l. la mancata conoscenza del sequestro penale, perché non potevano essere equiparate la posizione del creditore procedente con quella dell'aggiudicatario, la cui buona fede doveva essere valutata in relazione al comportamento dell'Autorità Giudiziaria che aveva proceduto all'aggiudicazione del bene pur in presenza dei sequestri penali. Il terzo aggiudicatario faceva affidamento sulle decisioni del giudice dell'esecuzione. Secondo il Tribunale, non era stata effettuata alcuna indebita equiparazione tra il creditore pignorante e l'aggiudicatario, le cui posizioni sono equiparate in forza dell'art. 2919 cod. civ., con la conseguenza che allo stesso sono opponibili i diritti acquistati da terzi sul bene immobile oggetto dell'esecuzione nello stesso modo in cui lo sono nei confronti del creditore pignorante. La decisione applicava, quindi, le norme del codice civile, mentre in nessun modo erano stati violati i principi della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie e dell'affidamento. Il Tribunale osservava che, in base al disposto dell'art. 2919 cod. civ., chi intende partecipare alla vendita disposta dal giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare la sussistenza di trascrizioni pregiudizievoli.
2. Ricorre per cassazione la società Moda s.r.I., sottolineando che, con una precedente ordinanza dell'11/12/2017, era stata la Corte di appello di Cagliari ad affermare che, essendo l'iscrizione dell'ipoteca antecedente alla trascrizione del sequestro conservativo penale, il vincolo si era trasferito sulle somme ricavate dalla vendita all'incanto;
la Corte aveva anche disposto la cancellazione del vincolo. Tuttavia, il
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