Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/09/2022, n. 32254
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A C L nato a SHEFFILD( GRAN BRETAGNA) il 02/09/1992 i \I avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M N;lette le conclusioni del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 21 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con cui C L A è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187 comma 8, perché alla guida di autoveicolo, sottoposto a controllo, rifiutava assoggettarsi all'accertamento dello stato alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti, a mezzo di controllo su campioni biologici, da effettuarsi presso una struttura sanitaria. 2. Avverso la sentenza impugnata propone ricorso C:hristian L A, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Osserva che, mentre il primo giudice aveva fondato il diniego della causa di non punibilità, invocata dalla difesa, sulla base dell'esistenza di un precedente penale di guida in stato di ebbrezza, peraltro estinto per esito positivo dei lavori di pubblica utilità, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la condotta dell'imputato, consistita nel mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale, opponendo il rifiuto, mentre si trovava alla guida di un veicolo su una strada di montagna, che avrebbe potuto essere scivolosa o bagnata, con un passeggero a bordo ed in ora notturna. Siffatte considerazioni, nondimeno, non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto. In primo luogo, infatti, Alpe non è stato fermato mentre guidava su una strada di montagna, ma all'interno del centro abitato di Claviere, nei pressi della sua abitazione. In secondo luogo, nessun accertamento dello stato di alterazione risulta dal verbale redatto dagli operanti, che si sono limitati a dare atto che Alpe aveva gli occhi rossi, senza descrivere condotte o atteggiamenti tali da poter far presumere un'assunzione di stupefacenti tale da provocare alterazione. In terzo luogo, il precedente richiamato non può essere enfatizzato, non solo per l'estinzione del reato, ma perché il comportamento non può ritenersi abituale. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione degli artt. 133, 163 e 175 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Rileva che la Corte di appello nega i c.d. doppi benefici sulla base dell'assunto che il ricorrente, nonostante il precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, 'non aveva esitato a porsi alla guida dopo avere assunto sostanza stupefacente, così dimostrando di non avere alcuna remora a mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale', ancorché non sia stata accertata l'all:erazione derivate dall'assunzione di sostanza stupefacenti. Invero, l'avere Alpe ammesso, in sede di controllo, di avere fumato uno spinello non conduce, di per sé, all'affermazione dello stato di alterazione. La condotta addebitata dalla Corte, ai fini del diniego, peraltro, è quella punita dall'art. 187, comma 1 cod. pen., laddove all'imputato è stata ascritta quella di cui all'art. 187, comma 8 e la condanna è intervenuta rispetto a detta fattispecie. Assume che il diniego della sospensione condizionale della pena appare del tutto ingiustificata laddove si tenga in considerazione che la sospensione della patente di guida preclude, di per sé, la possibilità di incorrere in ulteriori violazioni, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale la precedente condanna per un reato estinto per esito positivo dei lavori di pubblica utilità, non può essere causa ostativa al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.. Deduce l'assenza grafica di motivazione in ordine alla doglianza con cui si censurava la mancata concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, non desumibile dalla motivazione inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale, avendo i benefici natura e scopi diversi'. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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