Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/02/2020, n. 05252

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/02/2020, n. 05252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05252
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14906-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 5141/2019 depositata il 19/4/2019 nella causa tra: DANIELLO FRANCA;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -

contro

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA;
- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude per la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

FATTI DI CAUSA

1. F D ha impugnato davanti al Tribunale ordinario di Roma il decreto 26 gennaio 2017 con cui l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica di Roma le aveva ordinato il rilascio dell'immobile a lei in precedenza assegnato. Con sentenza del 5 febbraio 2019 il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che la parte attrice aveva agito a tutela della sua posizione di assegnataria dell'alloggio, senza far valere un diritto soggettivo.

2. La causa è stata riproposta davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il quale, con ordinanza del 19 aprile 2019, pronunciata a seguito della decisione sull'istanza cautelare formulata dalla D, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo che la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato il TAR, richiamando le pronunce di queste Sezioni Unite in argomento, che in relazione agli alloggi di edilizia economica e popolare sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando è in esame l'annullamento dell'assegnazione per vizi relativi 'alla fase del procedimento amministrativo, mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase Ric. 2019 n. 14906 sez. SU - ud. 14-01-2020 -2- successiva al provvedimento di assegnazione. Poiché, nella specie, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rilascio dell'immobile, che ha natura di atto dovuto e non costituisce manifestazione del potere amministrativo di diniego dell'istanza di regolarizzazione, la posizione giuridica fatta valere dal privato avrebbe, secondo il TAR, natura di diritto soggettivo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.
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