Cass. civ., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 21247
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il divieto di compiere operazioni di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e risparmio, gravante sulle compagnie assicuratrici ai sensi degli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della legge n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta che la prestazione di garanzia autonoma e di garanzia autonoma a prima domanda, (nella specie assunte da impresa poi ammessa alla liquidazione coatta amministrativa) siano affette da nullità, per contrarietà alle norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. trattandosi di operazioni che non possono proprio essere contenute dall'oggetto sociale dell'impresa assicurativa e non invece di operazioni od atti non contemplati dall'oggetto sociale che potrebbero ricadere nel regime di opponibilità stabilito dall'art. 2384 cod. civ.. (Nella fattispecie la Corte, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da un istituto bancario, in qualità di creditore garantito, da garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2385/2009 proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. *00409030582 - P.I. 00885201004*), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso l'avvocato DEL PRATO Enrico, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SAN PAOLO IMI S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.;
- intimati -
nonché da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. *00799960158 - p.i. 10810700152*), società derivante dalla fusione di Banca Intesa S.p.a. con San Paolo Imi S.p.a., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO 84, presso l'avvocato BELTRAMO SUSANNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBELLI PAOLO, MEREGALLI DANIELA, giusta procura speciale per Notaio Dott. CARLO BOGGIO di TORINO - Rep. n. 115127 del 03.02.09;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso l'avvocato DEL PRATO ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
SAN PAOLO IMI S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 429/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ENRICO E. DEL PRATO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato SUSANNA BELTRAMO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Banco di Napoli Filiale di *Francoforte sul Meno in Germania* (poi chiusa, con subentro, in diritti ed obblighi, della Filiale di *Londra*, ricorrente) ha erogato, nel *febbraio 1988*, un finanziamento di dieci milioni di ECU alla Edilizia Borghese s.p.a.. Il prestito è stato garantito sia dall'IFI s.p.a., con garanzia autonoma, sia dalla Compagnia di Assicurazioni RR che, a sua volta ha prestato un'analoga garanzia autonoma a prima domanda, ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte da IFI. Risolto il contratto di finanziamento per grave inadempimento di Edilizia Borghese s.p.a., il Banco di Napoli ha richiesto senza esito all'obbligata principale, nonché ai garanti IFI e RR la restituzione del prestito con gli interessi maturati, per un ammontare complessivo di poco più di ventidue miliardi delle vecchie Lire.
La Compagnia RR di Assicurazioni s.p.a. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Il Banco di Napoli - Filiale di *Londra*, subentrata alla Filiale tedesca di *Francoforte sul Meno* - ha chiesto l'ammissione di detto credito al passivo della l.c.a. e il Commissario Liquidatore - con comunicazione del 12.3.2001 -ha escluso il credito stesso dallo stato passivo ritenendo non opponibile alla procedura la fideiussione a suo tempo prestata dalla Compagnia "in bonis".
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.7.2003, ha accolto l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco di Napoli -