Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/03/2018, n. 05303
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la seguente ORDINANZA sul conflitto di giurisdizione, iscritto al N.R.G. 17782-2017, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza in data 3 luglio 2017 nel procedimento vertente tra: V F, costituito in questa sede a mezzo degli Av- vocati F S M e U C, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;e SENATO DELLA REPUBBLICA e CAMERA DEI DEPUTATI, non costituiti in questa sede. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018 dal Consigliere A G;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale F S, che ha chiesto dichia- rarsi la parziale inammissibilità del conflitto (con riferimento alla que- stione di giurisdizione posta in relazione agli organi dell'autodichia parlamentare) e per il resto (nel merito del conflitto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa) dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Ritenuto che con ricorso in riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. F V ha chiesto al TAR del Lazio l'annullamento del provvedimento in data 6 febbraio 2001, adottato dalla Commis- sione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con cui gli era stata comunicata la deliberazione di corresponsione del compenso di lire 30 milioni per l'attività di col- laborazione prestata in favore della stessa Commissione, istituita con legge 2 marzo 1998, n. 33;che la controversia per ottenere la quantificazione del compenso in relazione all'incarico di collaborazione affidatogli dalla Commissione parlamentare d'inchiesta era stata proposta dal Verdicchio, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2003, già avanti al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza depositata il 16 gennaio 2008, aveva di- chiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendola devoluta al giu- dice amministrativo;che tale declinatoria era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza in data 12 ottobre 2012, che dichiarava infondato anche l'appello incidentale sollevato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati volto a sentir dichiarare la giurisdizione domestica dei collegi di autodichia, e ciò sul rilievo che nessuno degli atti delle Camere che decidono liti tra l'Istituzione e i privati può esse- re sottratto al controllo degli organi giurisdizionali previsti dalla Costi- tuzione secondo le rispettive competenze degli stessi;- 2 - che il TAR del Lazio, con ordinanza in data 3 luglio 2015, ha solle- vato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione;che il conflitto è proposto dal Tribunale amministrativo sulla base di due distinti rilievi;che, ad avviso del giudice confliggente, potrebbe sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la determinazione del com- penso sarebbe da ritenersi prevista per legge e quindi automatica, in relazione alla delibera del Collegio dei senatori questori del 25 marzo 1997 che ebbe a fissare in lire 30 milioni l'importo massimo annuo delle indennità da corrispondere per le collaborazioni di cui trattasi;che il TAR del Lazio prospetta, in via alternativa, la giurisdizione degli organi di autodichia (in particolare del Senato della Repubblica, secondo la prassi in virtù della quale l'Amministrazione di supporto della Commissione bicamerale corrisponde al ramo parlamentare che ha espresso il Presidente della Commissione medesima): essa trove- rebbe radicamento nella deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180 del 5 dicembre 2005, che ha esteso la giurisdizione di tali organi "agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale", e confer- ma nella decisione n. 431 del 2 marzo 2011 della Commissione con- tenziosa del Senato della Repubblica, riguardante proprio la liquida- zione del compenso nei confronti di altro collaboratore esterno a ca- rattere non continuativo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto Federconsorzi;che il Verdicchio ha presentato un atto di costituzione, concluden- do per la giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, del giudi- ce amministrativo;che il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi la parziale inammis- sibilità del conflitto nella parte in cui pone la questione di giurisdizione in relazione agli organi dell'autodichia parlamentare e, per il resto, la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
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