Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2019, n. 17047

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2019, n. 17047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17047
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11292-2017 proposto da: SACCUCCI AMEDEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

167, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del procuratore 2019 speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 552

OTRANTO

36, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;
DI GIORGIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

126, presso io studio dell'avvocato R D G, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTRANTO

36, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;
- resistente - avverso la sentenza n. 1070/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. P G;

RILEVATO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza n. 1070/2017, ha confermato integralmente la sentenza n. 15746/2003 del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale, già proposta da A S nei confronti dell'avv. R D G.

2. Era accaduto che, nel mese di luglio 1989, il S aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'avv. D G, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati per negligente esecuzione del mandato difensivo conferitogli. In punto di fatto, il S aveva dedotto che: a) aveva prestato attività lavorativa, quale dipendente, dal 10 aprile 1970 sino al 2 agosto 1982, presso la Compagnia di Assicurazioni La Potenza;
b) detta compagnia era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
c) l'avv. D G aveva provveduto, oltre il termine ultimo previsto dall'articolo 98 Legge Fall., all'iscrizione a ruolo di due distinte cause di opposizione allo stato passivo della Compagnia di Assicurazioni La Potenza, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame per la tardiva costituzione nei predetti giudizi (l'uno, concernente il riconoscimento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, da capo ufficio a funzionario con procura, dal 25 novembre 1975;
l'altro, riguardante il diritto all'indennità per mancato preavviso, per cessazione del rapporto lavorativo a seguito della sottoposizione della Compagnia La Potenza a liquidazione coatta amministrativa);
d) a causa della condotta gravemente colposa del difensore, aveva subito ingenti danni, costituiti dalla condanna al pagamento delle spese dei giudizi di opposizione, dal mancato realizzo delle somme rivendicate per mancato riconoscimento nell'inquadramento e nella qualifica spettanti, nonché dalla conseguente impossibilità di ottenere un diverso e più favorevole inquadramento nella SIPEA S.p.A., impresa cessionaria del portafoglio della Compagnia di Assicurazioni La Potenza (presso la quale era stato riassunto, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 576/1978, convertito, con modificazioni, nella I. n. 738/1978). Si erano costituiti in giudizio il legale convenuto e la Compagnia di assicurazioni Union des Assurence de Paris (poi Compagnia di assicurazioni A.X.A. S.p.A.), chiamata in causa dal convenuto a fini di manleva. Il giudice di primo grado, espletata l'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda attorea: a) aveva accertato la responsabilità professionale dell'avv. D G, condannandolo: sia al ristoro dei danni, quantificati in euro 3.750,88, a titolo di rimborso delle spese processuali al cui pagamento il S era stato condannato nei giudizi di opposizione allo stato passivo;
sia alla refusione delle metà delle spese di lite, compensando il residuo;
b) aveva dichiarato la Compagnia di assicurazioni A.X.A. S.p.A. obbligata a manlevare l'assicurato avv. D G, compensando interamente le spese di causa tra la prima e il secondo, in relazione alla chiamata in garanzia;
c) aveva rigettato, nel resto, le domande risarcitorie svolte dall'attore. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il S, lamentando il mancato riconoscimento degli ulteriori danni subiti. Si erano costituiti nel giudizio di appello sia l'avv. D G che la Compagnia di assicurazioni A.X.A. chiedendo entrambi il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte territoriale con la sentenza n. 995/2012 aveva rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza n. 995/2012 della Corte territoriale il S aveva proposto ricorso, al quale aveva resistito con controricorso l'avv. D G (mentre nessuna attività difensiva era stata svolta dall'intimata Compagnia di assicurazioni AXA S.p.A.).

3.La Corte di legittimità con sentenza n. 16281/2015 ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione perché, alla stregua dei rilievi articolati in motivazione, "provvedesse alla compiuta valutazione di ammissibilità delle istanze istruttorie proposte in sede di appello dal S, in uno con l'apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale già espletata, ai fini della delibazione di fondatezza, o meno, della domanda risarcitoria per la parte non accolta". In particolare, la Corte - dopo aver rilevato che, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato
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